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Ordinanza — n. 24608/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for INPS mobility long claims, ruling five-year prescription applies to all amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24608/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Perugia Court of Appeal's judgment, which had partially dismissed INPS's claim based on a ten-year prescription period for non-contributory portions. The Court held that all amounts related to long-term mobility benefits, including non-contributory elements, must be treated as social security contributions subject to a five-year prescription limit. Consequently, the lower court's distinction between contributory and non-contributory parts was rejected, and the case was remanded for a new decision on the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 9 lett. b l. 335/1995; Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.: The credit claimed by INPS against the employer for long-term mobility benefits, including non-contributory elements, belongs to the category of social security contributions and is subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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INPS long-term mobility social security contributions five-year prescription period non-contributory elements remand to Court of Appeal credito di contributi prestazioni assicurative correnti sussidio per le spese di pendolare

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 9 lett. b della l. n. 335 del 1995
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
Art. 5 e 7 della legge nr. 223 del 1991
Art. 4 comma 27 del D.L. nr. 510 del 1996
Art. 3 comma 5 del D.L. nr. 129 del 1997
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
Art. 3 comma 9 della legge nr. 335 del 1995
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
con il p rimo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
con il p rimo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 380 bis 1 comma 2 cod. proc. civ.
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 28605 del 2018
Cass. nr. 672 del 2018
28605 del 2018 (sulla scia di Cass. nr. 672 del 2018e confermato dalle pronunce successive : v.
Cass. nr. 399 del 2020
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17783/2018 R.G. proposto da : SYNDIAL - SERVIZI AMBIENTALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIERO PROIA ( giampieroproia@ordineavvocatiroma.org) e MARIO GULOTTA ( mario.gulotta@milano.pecavvocati.it ) -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it) e GIUSEPPE MATANO (avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it) -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di PERUGIA n. 235/2017 , depositata il04/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l’ INPS otten eva un decreto ingiuntivo , in danno della odierna ricorrente, per la somma di euro 179.637,17 , a titolo di oneri per la cd.mobilità lunga , riconosciuta a sette lavoratori ;

2. i n sede di opposizione, il Tribunale dichiara va estinto , per prescrizione,il credito dell’Istituto;

3. l a Corte di appello di Perugia, invece, in parziale accoglimento del gravame dell’Istituto, ha condannato la società in epigrafe al pagamento, in favore dell’Inps, del la minor somma di euro 100,383,61;

4. a tale riguardo, ha osservato come gli oneri in contestazione dovessero considerarsi composti, per una parte, da somme che integrano contributi - i contributi figurativi appunto - e, per un'altra, da somme non aventi natura contributiva ; con la conseguenza che il credito dell'Inps, nei confronti del datore di lavoro, d ovesse essere assoggetta to a due diversi termini di prescrizione: per i contributi figurativi, quinquennale; per le altre somme, decennale;

5. ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con tre motivi, successivamente illustrati con memoria;

6. ha depositato procura speciale l’INPS;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

8. con il p rimo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt . 5 e 7 della legge nr. 223 del 1991 e successive modificazioni; dell’art 4, comma 27, del D.L. nr. 510 del 1996, convertito dalla legge nr. 608 del 1996; dell’art . 3, comma 5, del D.L. nr. 129 del 1997, convertito dalla legge nr.229 del 1997, per avere la Corte territoriale qualificato, in parte, di natura non contributiva gli oneri in oggetto;

9. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di appello escluso la prescrizione , in ragione della qualificata natura, non contributiva, del credito dell’Istituto; 10.i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati; 11.si discute, come sinteticamente già evidenziato nello storico di lite, della pretesa dell’INPS ad ottenere gli oneri posti a carico del datore di lavoro, per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori; 12.le censure sono fondat e in applicazione del principio espresso da Cass. nr. 28605 del 2018 (sulla scia di Cass. nr. 672 del 2018e confermato dalle pronunce successive : v.

C ass. nr. 399 del 2020) secondo cui «Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995»; 13.al principio indicato il Collegio intende assicurare continuità in questa sede; allo stesso, invece, non si è conformata la sentenza impugnata cheva, pertanto , cassata .

La causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia , in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione, in base a quanto qui ritenuto; 14.resta assorbito il terzo motivo che riguarda il pagamento d i importi accessori (sanzioni) sulle somme oggetto dei motivi scrutinati; 15.il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie iprimi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte di appello di Perugia , in diversa composizione, anche per l