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Ordinanza — n. 24576/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding joint liability of airlines for fixed-term contract nullity effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24576/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by former Air One/Alitalia employees against a lower court ruling that nullified fixed-term contracts due to mutual consent. The employees argued the appellate court failed to properly assess the joint liability of the two airline entities for the consequences of the contract nullity. The court held that the lower court correctly limited the nullity's effects to career reconstruction and damages for each company during their respective employment periods, thereby avoiding the need for joint liability. Consequently, the court found the appeal's arguments regarding the lack of proper motivation and joint responsibility to be unfounded and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; The nullity of fixed-term contracts due to mutual consent produces effects of career reconstruction and damages for each employer during their respective employment periods, precluding claims of joint liability for the entire duration.

Parole chiave

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fixed-term contract nullity mutual consent termination joint employer liability career reconstruction rights non-discrimination principle appellate court review contractual transfer of employment contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
e 2697 c.c., (art. 360 co.1.n.
Art. 132 c.p.c.
Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. co.2,n.4, artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 132 c.p.c. co. 2, n. 4
Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 2112 c.c.
e Ballatori ex art. 2112 c.c.), e la prima società, si fossero risolti per mutuo consenso, atteso che i lavoratori avevano accettato di stipulare un contratto a tempo indeterminato con Alitalia Cai, per la quale avevano lavorato a termine, ed avevano successivamente accettato di passare ad altra società.
Art. 1406 c.c.
Art. 93 c.p.c.
Le spese seguono il principio di soccombenza, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Sussistono le condizioni processuali per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i dell’ulteriore importo, a

Giurisprudenza citata

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Cass.n.20542/2023
Cass.n.10715/2019
La sentenza ha espresso chiaramente le ragioni della statuizione non incorrendo nel vizio denunciato ( Cass.n.10715/2019).
Cass.n.6932/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14435-2018 proposto da: COMPAGNIA AREA ITALIANA S.P.A., già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A, AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI; - ricorrenti - contro TARTARO ALEX, BALLATORI MASSIMO, CALAMINICI MAURIZIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto R.G.N. 14435/2018 Cron.

Rep. Ud. 06/06/2023 CC CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati IVAN ASSAEL, DANIELA PALMIERI, NYRANNE MOSHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4242/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2017 R.G.N. 5109/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4242/2017 aveva accolto l’appello proposto da Tartaro Alex, Ballatori Massimo e Calaminici Maurizio, avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva ritenuto che i contratti a termine intercorsi tra i predetti, dipendenti di Air one spa tra il 2001 e il 2005 e passati alle dipendenze di Alitalia CAI nel 2010 ( Tartaro e Calaminici ex art. 1406 c.c. e Ballatori ex art. 2112 c.c.), e la prima società, si fossero risolti per mutuo consenso, atteso che i lavoratori avevano accettato di stipulare un contratto a tempo indeterminato con Alitalia Cai, per la quale avevano lavorato a termine, ed avevano successivamente accettato di passare ad altra società.

La Corte territoriale aveva invece ritenuto che non fossero state palesate ragioni concrete dimostrative della volontà di prestare mutuo consenso alla risoluzione del rapporto, tale non essendo qualificabile l’inerzia addebitata ai lavoratori relativamente al periodo intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto e l’impugnativa in esame. Il giudice d’appello valutava poi le ragioni riportate nel contratto a sostegno dell’apposizione del termine, ritenendo che con riguardo al primo contratto stipulato tra Air One e il Tartaro ed anche il Ballatori la causale fosse genericamente apposta ( far fronte all’aumento del traffico in assenza di indicazione circa la percentuale dell’organico assunto a termine); per il Calaminici la ragione apposta era ritenuta altresì priva di idonea prova ( aumento voli per nuove rotte).

Accertata la nullità delle clausole di apposizione del termine, la corte di merito riteneva dovuto ai lavoratori, già assunti da Alitalia Cai, il risarcimento del danno subito e la ricostruzione della carriera, in ragione del principio di non discriminazione circa il trattamento da riconoscersi ai lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Riconosceva, pertanto a ciascun ricorrente, la qualifica di Assistente di volo dopo dodici mesi di effettivo lavoro e di Assistente di volo senior dopo 24 mesi di effettivo lavoro, da calcolarsi, il periodo di lavoro, per ciascuna delle società temporalmente interessate.

Riconosceva infine il risarcimento del danno di cui all’art. 32 co.5 l.n. 183/2010, nella misura di quattro mensilità. Avverso detta decisione proponevanoricorso CAI spa e Air One spa, affidato a cinquemotivi cui resistevano con controricorso i lavoratori. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. Il collegio si riservava di depositare la motivazione nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1372 c.c.,1418 c.c., art 1419 c.c. e 2697 c.c., (art. 360 co.1.n. 3 c.p.c.), per aver la corte ritenuto che il rilevante tempo intercorso tra l’ultimo contratto e l’impugnativa non fosse dirimente e significativo ai fini della inerzia e del mutuo consenso.

E’ lamentata altresì la mancata considerazione del comportamento dei lavoratori ed in particolare l’accettazione della assunzione a tempo indeterminato. Il motivo deve essere disatteso poiché richiede, sostanzialmente, una rivalutazione di circostanze di merito già esaminate dal giudice d’appello coerentemente ai principi posti da questa corte di legittimità. A riguardo è stato costantemente chiarito che nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, affinché possa configurarsi la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre non è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione ( Cass n. 20704/2015; 10715/2019).

La valutazione effettuata dalla sentenza in esame ha escluso che il tempo trascorso dalla scadenza dei contratti e l’azione giudiziale fosse sufficiente a configurare e sostanziare una ipotesi di mutuo consenso, in assenza di altri elementi (e tale non può essere considerato l’aver accettato la assunzione a tempo indeterminato), unanimemente diretti a manifestare una chiara volontà di definitiva chiusura del rapporto lavorativo.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 368/2001, art 2697 c.c. art. 421 c.p.c. e 115 e 116 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 cpc). Con tale censura è contestata la ritenuta carenza di prova circa le ragioni giustificative del termine. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la decisione impugnata che àncora la propria decisione alla carenza del motivo, apposto al contratto, giustificativo della apposizione del termine (pgg. 6 e 7) e non, invece alla carenza di prova e quindi alla corretta applicazione degli oneri probatori.

Si tratta, peraltro, di giudizio di merito, espresso con ampia motivazione, non sindacabile in sede di legittimità. Si osserva infine che anche la prospettazione del vizio invocato( violazione di legge) è del tutto estranea al contenuto della doglianza. 3)- Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c), della estraneità della società CAI Spa ai contratti a termine tra Air One e lavoratori. Parte ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CAI spa.

Rispetto a tale doglianza occorre premettere che la sentenza in esame ha limitato gli effetti della nullità del termine alla ricostruzione della carriera e del risarcimento del danno. La Corte ha poi chiarito che dette conseguenze sono il portato delle tutele di origine comunitaria e del principio di non discriminazione e che le qualifiche riconosciute per effetto della ricostruzione della carriera (sul punto anche Cass.n.20542/2023), sono da riferirsi a ciascuna società per il tempo in cui i lavoratori sono stati alle rispettive dipendenze. Le censure poste, peraltro non articolate nei precedenti gradi del giudizio, n on si confrontano con la statuizione così articolata poiché la specificazione degli effetti della nullità del termini, riferiti a ciascuna società per il tempo e la responsabilità sua propria, non fa ben comprendere in cosa possa consistere la sollevata carenza di legittimazione passiva.

4) Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. co.2,n.4, artt. 112 e 113 c.p.c. e artt. 24 e 111 cost. per la motivazione apparente in ordine alla responsabilità solidale di CAI. Su tale profilo deve richiamarsi quanto già rilevato nel precedente motivo in ordine alla responsabilità di ciascuna società per il tempo di lavoro ad essa riferito. La sentenza ha espresso chiaramente le ragioni della statuizione non incorrendo nel vizio denunciato ( Cass.n.10715/2019). 5)-L’ultimo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. nonché. 2112 e 1406 c.c., per aver erroneamente applicato le dette disposizioni, senza valutare le ragioni rappresentate dalla società sul fenomeno traslativo in questione.

La censura, similarmente alla precedente, non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione in esame che ben distingue i due rapporti instaurati con le società ricorrenti attribuendo solo effetti risarcitori e di ricostruzione della carriera in ragione del principio di non discriminazione di natura comunitaria ampiamente richiamato dalla sentenza ( pg.9). Peraltro la censura non individua concretamente e dettagliatamente quali le richieste istruttorie ignorate dalla corte territoriale, così incorrendo in una carenza di specificazione della censura (Cass.n. 6932/2019).

Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Sussistono le condizioni processuali per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 6.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione all’antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i dell’ulteriore importo, a