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Decreto — n. 24489/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24489/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24489/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19477/2021 R.G. proposto da : TOTI ANNAPAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -ricorrente- contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in L ' A quila via Vittorio Veneto 2, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q), che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.209/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24489/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TOTI ANNAPAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -ricorrente- contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in L ' A quila via Vittorio Veneto 2, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q), che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.209/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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assunzione delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese ed oneri comuni versamento dell'anticipo delle spese spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19477/2021 R.G. proposto da : TOTI ANNAPAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -ricorrente- contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in L ' A quila via Vittorio Veneto 2, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q), che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.209/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori