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Decreto — n. 24468/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24468/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24468/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21142/2018 R.G. proposto da : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZOBOLI PIETRO, MALLAMACI LUCIO PIO, MEDDA GIULIA, MURA SILVANA, BRUNELLI FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA O. LAZZARINI 19, presso lostudio dell’avvocato SGUEGLIA UGO (SGGGUO41D08H501V) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro BRUNELLI FEDERICA, MALLAMACI LUCIO PIO, MEDDA GIULIA, MURA SILVANA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2285/2018 depositata il 01/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24468/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZOBOLI PIETRO, MALLAMACI LUCIO PIO, MEDDA GIULIA, MURA SILVANA, BRUNELLI FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA O. LAZZARINI 19, presso lostudio dell’avvocato SGUEGLIA UGO (SGGGUO41D08H501V) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro BRUNELLI FEDERICA, MALLAMACI LUCIO PIO, MEDDA GIULIA, MURA SILVANA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2285/2018 depositata il 01/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale coefficiente correttore risarcimento per errore giudiziario rettifica del valore adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21142/2018 R.G. proposto da : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZOBOLI PIETRO, MALLAMACI LUCIO PIO, MEDDA GIULIA, MURA SILVANA, BRUNELLI FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA O. LAZZARINI 19, presso lostudio dell’avvocato SGUEGLIA UGO (SGGGUO41D08H501V) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro BRUNELLI FEDERICA, MALLAMACI LUCIO PIO, MEDDA GIULIA, MURA SILVANA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2285/2018 depositata il 01/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor