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Ordinanza — n. 24096/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as late, citing six-month delay in social security contribution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24096/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a procedural delay exceeding six months after the lower court's judgment was published. The appellant, a commercialist, challenged a decision ordering social security contributions based on his professional activities, arguing violations of due process and incorrect application of social security regulations. The court rejected these merits-based arguments because the filing occurred seven months post-publication, violating the strict timeline applicable to social security disputes where holiday suspensions do not apply.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 327 c.c.: Appeals in social security matters are subject to strict six-month deadlines without holiday suspensions; late filings are inadmissible regardless of the underlying merits.

Parole chiave

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social security contributions commercialist professional status procedural timeliness holiday suspension inaction judgment finality categoria contributiva esenzione dal pagamento dei contributi contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.
Art. 327 c.c.
Art. 101 and Art. 102 c.p.c.
civ., il ricorrente contesta “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 101 e dell’art.
Art. 11 Legge n. 21 del 1986
civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Legge n.21 del 1986 in relazione agli artt.
Art. 1, 2, 15 del reg. di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti
civ., il ricorrente contesta “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 101 e dell’art.
art. 102 c.p
101 e dell’art. 102 c.p.c.
artt. 2697 c.c
di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 con riferimento agli artt. 2697 c.c.
art. 327 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19079 del 2018
in risposta all’esigenza di speditezza e concentrazione del giudizio ad essi sottesa (ex plurimis, Cass. n. 19079 del 2018;
Cass. n. 21442 del 2019
Cass. n. 21442 del 2019; Cass.
Cass. n. 24649 del 2007
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25186/2021 R.G. proposto da : SCOTTO DI VETTA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO MAZZEO ( stefanomazzeo@avvocatinapoli.legalmail.it ) -ricorrente- contro CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA DAL BO (danieladalbo@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 704/2021 depositata il02/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella di pagamento proposta da Giuseppe Scotto di Vetta, commercialista iscritto all’albo, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali alla CassaNazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti relativamente al periodo 2010 - 2015; la Corte territoriale ha affermato che dalla documentazione in atti risultava che l’attività svolta dal professionista poteva essere equiparata a quella del commercialista, certo essendo il conseguimento dell’abilitazione e l’apertura della partita IVA, di tal che i contributi pretesi dalla Cassa erano dovuti e, con essi, le somme aggiuntive, automaticamente accollate dalla legge n. 689 del 1981 a carico del contribuente quale sanzione civile per l’omesso o ritardato pagamento; ha infine affermato che a nulla rileva l’iscrizione del contribuente alla gestione separata INPS, poiché una siffatta scelta non dipende dall’ente previdenziale, ma esclusivamente dal professionista, il quale non per questo è esonerato dall’obbligo contributivo nei confronti della Cassa di previdenza professionale; la cassazione della sentenza è domandata da Giuseppe Scotto diVetta sulla base di due motivi; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialistiha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).

CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 101 e dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio”; sostiene che la sentenza impugnata abbia violato le norme in tema di litisconsorzio necessario, segnatamente in ragione dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Legge n.21 del 1986 in relazione agli artt. 1, 2, 15 del reg. di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c.: motivazione apparente”; il motivo contesta la compatibilità delle attività svolte dal ricorrente con l’iscrizione alla Cassa professionale e lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto provata tale circostanza in base a un fatto notorio, senza richiederne la dimostrazione all’istituto previdenziale, secondo il generale criterio di attribuzione dell’onere probatorio; preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla Cassa controricorrente, la quale sostiene di aver ricevuto notifica dello stesso dopo oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello (sentenza pubblicata il 2.03.2021; ricorso notificato il 1.10.2021); secondo la Cassa professionale la sentenza gravata sarebbe, perciò, passata in giudicato; rammenta la controricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, alle controversie in materia previdenziale non va applicata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; l’eccezione merita accoglimento; nella specie, la sentenza ex adversoimpugnata è stata pubblicata in data 2.3.2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 1.10.2021, ovvero 7 mesi dopo la pubblicazione della sentenza; va, pertanto, data applicazione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma l’inapplicabilità della sospensione feriale ai giudizi in materia di lavoro e previdenza, in deroga al termine semestrale di cui all’art. 327 cod. civ. in risposta all’esigenza di speditezza e concentrazione del giudizio ad essi sottesa (ex plurimis, Cass. n. 19079 del 2018;

Cass. n. 21442 del 2019; Cass. n. 24649 del 2007); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r