Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23988/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23988/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23988/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28197-2020 proposto da: ESPOSITO ROSA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO NACCARATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 668/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2020 R.G.N. 649/2018; Oggetto Spese di lite R.G.N. 28197/2020 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 152 disp.att.cod.proc.civ; Ordinanza — n. 23988/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 668/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2020 R.G.N. 649/2018; Oggetto Spese di lite R.G.N. 28197/2020 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato cessazione delle prestazioni calcolo delle prestazioni d'invalidità qualificazione del rapporto di lavoro accertamento dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28197-2020 proposto da: ESPOSITO ROSA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO NACCARATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 668/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2020 R.G.N. 649/2018; Oggetto Spese di lite R.G.N. 28197/2020 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha accolto il gravame dell’INPS, dichiarando legittimo il provvedimento con cui l’ente previdenziale aveva disposto la cancellazione di Rosa Esposito dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD) sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati per l’anno 2007; quanto al rimborso delle spese di lite, la Corte territoriale ha condannato la parte soccombente a rifondere le spese dei due gradi di merito, disconoscendo la rilevanza della dichiarazione exart. 152 disp. att. cod. proc. civ. per mancata sottoscrizione personale da parte dell’appellata risultata soccombente nel giudizio di merito; la cassazione della sentenza è domandata da Rosa Esposito sulla base di un unico motivo; l’INPS è rimasto intimato; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).

CONSIDERATO CHE: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92”; parte ricorrente sostiene diversamente da quanto affermato dalla sentenza gravata, di aver presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, sottoscritta personalmente, già al momento del deposito del ricorso di primo grado; afferma che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare alle spese la parte soccombente facendo riferimento alla sola circostanza che la dichiarazione, presente nella memoria in appello, fosse mancante della sottoscrizione della parte; il motivo è inammissibile; esso manca di specificità; parte ricorrente non allega la dichiarazione oggetto del motivo di ricorso, né l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da cui vorrebbe emergesse la veridicità delle sue affermazioni; in conformità a quanto affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in sétutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1