Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to allege supporting evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the opposing party's litigation costs. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting a declaration of exemption from litigation fees because the document lacked his personal signature, claiming it was attached to his role registration note. The court rejected this claim because the appellant failed to specifically allege the violation of procedural rules or provide the actual declaration and the role registration note as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 369, n. 6 cod. proc. civ.: A cassation appeal must contain all necessary elements to constitute the grounds for cassation within itself, without the need to refer to external sources or acts from the previous judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28191-2020 proposto da: FAIELLA CARLO ALESSIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO NACCARATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO AQUILONE, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA;
Oggetto Spese di lite R.G.N. 28191/2020 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2020 R.G.N. 610/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha accolto il gravame dell’INPS, dichiarando legittimo il provvedimento con cui l’ente previdenziale aveva disposto la cancellazione di Carlo Alessio Faiella dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD) del Comune di Spezzano Albanese sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati per l’anno 2007; quanto alrimborso delle spese di lite, la Corte territoriale ha condannato la parte soccombente a rifondere le spese dei due gradi di merito, disconoscendo la rilevanza della dichiarazione exart. 152 disp. att. cod. proc. civ. depositata telematicamente dal difensore della parte appellata, ma non richiamata nei propri scritti difensivi (rif. a Cass. n. 16616 del 2018); la cassazione della sentenza è domandata da Carlo Alessio Faiella sulla base di un unico motivo; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92”; parte ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dalla sentenza gravata, di aver presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, di averla sottoscritta personalmente e spillata accanto alla nota d’iscrizione a ruolo; afferma che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare alle spese il Faiella facendo riferimento alla sola circostanza che la dichiarazione, presente nella memoria in appello, fosse mancante della sottoscrizione della parte; il motivo è inammissibile; esso manca di specificità;parte ricorrente non allega la dichiarazione oggetto del motivo di ricorso, né l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la nota d’iscrizione a ruolo, da cui vorrebbe emergesse la veridicità delle sue affermazioni; in conformità a quanto affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.
Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del