Decreto — n. 23933/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14823/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, jn persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSIe FRANCESCO GIAMMARIA che l a rappresentanoe difendono -ricorrente- contro BUZZAVO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.628/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23933/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, jn persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSIe FRANCESCO GIAMMARIA che l a rappresentanoe difendono -ricorrente- contro BUZZAVO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.628/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14823/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, jn persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSIe FRANCESCO GIAMMARIA che l a rappresentanoe difendono -ricorrente- contro BUZZAVO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.628/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deci