Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23933/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23933/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23933/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14823/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, jn persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSIe FRANCESCO GIAMMARIA che l a rappresentanoe difendono -ricorrente- contro BUZZAVO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.628/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23933/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, jn persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSIe FRANCESCO GIAMMARIA che l a rappresentanoe difendono -ricorrente- contro BUZZAVO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.628/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture impagate materiali da costruzione contratto di fornitura di un'opera mancato versamento dell'anticipo spese azione creditoria adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14823/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, jn persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSIe FRANCESCO GIAMMARIA che l a rappresentanoe difendono -ricorrente- contro BUZZAVO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.628/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deci