Cassation court dismisses appeal claiming civil liability requires criminal conviction standard for work injury regresso action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling ordering it to pay INAIL for a work-related illness. The company argued that civil liability should only be established if a criminal conviction occurred, citing the high standard of proof required in criminal law. The court held that the incidental civil assessment of the criminal fact must follow common contract liability rules, not criminal standards, thus dismissing the procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 1965; In work injury insurance, incidental civil assessment of the criminal fact must follow common contract liability rules regarding fault and causation, not criminal proof standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30016-2019 proposto da: V.E.D. VETRORESINA ENGENERING DEVELOMPMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PASQUA, FRANCESCO ANDRONICO; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - Oggetto AZIONE DI REGRESSO R.G.N. 30016/2019 Cron.
Rep. Ud. 05/07/2023 CC avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 1053/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Catania , con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la VED Vetroresina Engenering Development S.r.l. al pagamento della somma pari ad euro 45.786,78, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, in favore dieredi di lavoratore deceduto a seguito di malattia professionale; la Corte ha, invece, confermato la condanna della società al pagamento della somma di euro 231.004,22 in favore dell’INAIL in via di regresso;
2. la Corte territoriale, in particolare e per quanto qui rileva, ha respinto il quarto motivo di gravame della società, argomentando che “l’eccezione dell’appellante, secondo la quale l’azione di regresso è improcedibile ‘in assenza di preliminare procedimento penale a carico del datore di lavoro’, è inconferente, dato che è incontestato che il procedimento penale si è concluso con l’archiviazione”;
3. avvers o tale capo di sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’INAIL; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. con il motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 1965, lamentando il “mancato accertamento in sede civile del fatto reato (in ipotesi, fondante il diritto di regresso da parte dell’INAIL), per le prestazioni erogate a seguito dell’infortunio de quo”; in particolare, si deduce che la Corte siciliana avrebbe accertato la responsabilità della società nella causazione della malattia occorsa al lavoratore “con un ragionamento indiziario che ha indotto i giudici a formulare un mero giudizio probabilistico – cd.
‘ più probabile che non’, (al massimo) idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria civile nei confronti degli eredi, ma assolutamente insufficiente a configurare la fattispecie direato ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ secondo la regola di giudizio da applicarsi in sede penale”;
2. il motivo di ricorso è infondato alla stregua del principio di diritto sancito da Cass. n. 12041 del 2020, cui si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore approfondimento e con il quale la parte ricorrente non si confronta, neanche in memoria: “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso” (in conformità v.
Cass. n. 33639 del 2022);3. in conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norm