Court dismisses INPS's request to offset litigation costs due to lack of specific grounds regarding the worker's case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Second Instance Court's decision to offset litigation costs against the worker. The lower court had justified this by citing the widespread phenomenon of fake agricultural employment and INPS's need to recover funds, arguing these were exceptional reasons. The Supreme Court rejected this, ruling that such general arguments do not constitute the specific, grave, and exceptional reasons required by law for cost offset in the absence of mutual default.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 45, comma 11 Legge 69/09: The compensation of litigation expenses, absent mutual default, requires grave and exceptional reasons, which cannot include the general prevalence of agricultural fraud or the social security agency's duty to recover funds from unrelated cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7071-2020 proposto da: SANTONOCITO BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso l'avvocato GIANCARLO DI GENIO, (Centro CAF), rappresentato e difeso dagli avvocati FELICE AMATO, TOMMASO AMATO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 497/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/08/2019 R.G.N. 852/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott.
Oggetto R.G.N.7071/2020 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 CC FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 19/8/19 la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 19/4/18 del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda di accertamento di rapporto di lavoro in agricoltura del lavoratore in epigrafe e annullato la comunicazione dell’INPS di restituzione dell’indennità di disoccupazione, compensando le spese. Precisato che il regime delle speseapplicabile era dato dall’articolo 92, comma 2 , c.p.c., come novellato dall'articolo 45 comma 11 Legge 69/09, che richiede gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, nel caso la C orte territoriale ha ritenuto giustificata la compensazione per essere stata l’erronea determinazione dell'INPS c ausata da denuncia non corretta dell'azienda, dal la notoria enorme diffusione del fenomeno del lavoro fittizio in agricoltura, ed anche dall’emersione del diritto del lavoratore solo all'esito dell’approfondita istruttoria.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo il lavoratore;l’INPS ha prodotto procura. Il Collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché del 22 decreto 7 del 1970, per la genericità della motivazione, non concernente in modo specifico il lavoro del ricorrente e non recante specificamente le ragioni di asserita non correttezza delle denunce datoriali. Il motivo è fondato. Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12542 del 2018) che la compensazione delle spese, in assenza di una soccombenza reciproca, può essere disposta soltanto per gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali non possono, intuitivamente, comprendersi la circostanza dell'esistenza sul territorio del massiccio fenomeno delle frodi in danno dell'ente previdenziale dovute ad una moltitudine di fittizi rapporti di lavoro agricolo finalizzati al conseguimento di indebite prestazioni e la “doverosità”, per l'I.N.P.S. , di procedere ai disconoscimenti all'esito dei controlli (riguardanti le aziende e non direttamente i lavoratori) svolti nell'ambito di tale contrasto delle frodi previdenziali agricole.
Trattasi, invero, di argomentazioni che prescindono del tutto dalle concrete risultanze di causa e poggiano su elementi di giudizio estranei alla realtà processuale come determinatasi per effetto delle posizioni assunte dalle parti (si richiamano, anche, a titolo esemplificativo, Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass. 1°giugno 2015, n. 11301). Nel medesimo senso, questa Corte di legittimità ha più volte rilevato in cause analoghe (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1649 del 2020; tra le altre, v. Cass. n 12542/2018, nn. 26072 e 26073/2016, n.23152/2016, nn.22939/2016, 16224/2016,160004/20162015/2017) che il lavoratore non può subire effetti pregiudizievoli neppure nella regolazione delle spese processuali relative alla propria specifica controversia, dai comportamenti illeciti eventualmente assunti dal datore di lavoro nei confronti dell'INPS in relazione a differenti lavoratori o emergenti in altre diverse controversie.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai detti principi, deve pertanto essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche pe