Ordinanza — n. 23438/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’ap- pello che Oliverio Francesco Sabatino, Iaquinta Salvatore, Colangelo Francesco, Forciniti Giuseppe e Privitera Salvatore Aldo, dipendenti in pensione di Enel, avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato il loro ricorso, finaliz- zato ad ottenere la condanna di Enel s.p.a. a ripristinare nei loro confronti lo sconto sull’energia elettrica che, a seguito del recesso unilaterale operato nel 2015, la stessa società aveva cessato di erogare, compensando tra le parti le spese del secondo grado, ma ponendo a loro carico il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Ordinanza — n. 23438/2023 — snciv · Corte di Cassazione: a ripristinare nei loro confronti lo sconto sull’energia elettrica che, a seguito del recesso unilaterale operato nel 2015, la stessa società aveva cessato di erogare, compensando tra le parti le spese del secondo grado, ma ponendo a loro carico il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29185-2021 proposto da: OLIVERIO FRANCESCO SABATINO, FORCINITI GIUSEPPE, PRIVITERA SALVATORE ALDO, IAQUINTA SALVATORE, COLANGELO FRANCESCO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO MERCOGLIANO; - ricorrenti - contro ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO N. 25/B presso lo studio degli Avvocati FRANCESCO Oggetto Agevolazione tariffaria Enel R.G.N. 29185/2021 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 CC GIAMMARIA e IOLANDA GENTILE, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 452/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 554/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’ap- pello che Oliverio Francesco Sabatino, Iaquinta Salvatore, Colangelo Francesco, Forciniti Giuseppe e Privitera Salvatore Aldo, dipendenti in pensione di Enel, avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato il loro ricorso, finaliz- zato ad ottenere la condanna di Enel s.p.a. a ripristinare nei loro confronti lo sconto sull’energia elettrica che, a seguito del recesso unilaterale operato nel 2015, la stessa società aveva cessato di erogare, compensando tra le parti le spese del secondo grado, ma ponendo a loro carico il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
2. avverso tale decisione i soccombenti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. ha resistito l’intimata società con controricorso e successiva memoria; CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il comune difensore dei ricorrenti ha depositato nota che reca in allegato separati e distinti atti, sottoscritti ogni volta anche dal loro difensore, in cui ognuno dei ricorrenti rinuncia agli atti del giudizio di cassazione che ci occupa; il tutto risulta essere stato notificato (telematicamente) alla controparte in data 2.5.2023, prima perciò dell’odierna adunanza camerale;
2. risultando regolari tali rinunce, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
3. non essendo intervenuto accordo tra le parti, giusta l’art. 306, ult. comma, c.p.c., e non avendo la controricorrente aderito a tali rinunce, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, inserendosi il ricorso in un contenzioso sul quale sono intervenute in sensosfavorevole ai ricorrenti numerose pronunce di questa Corte (per tutte, Cass.1281 del 17/01/2023) ;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezio- nale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C