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Ordinanza — n. 23326/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23326/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., nonché agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale negato, sulla base di ragioni meramente contabili, valenza ricognitiva di debito e, in ogni caso, probatoria, ai prospetti riepilogativi generali dei compensi firmati dal dirigente responsabile della U.O.C. di Medicina Legale dell’AUSL ed allegati alle proposte di deliberazione n. 1949 e n. 1168, a firma del medesimo dirigente, nonché per non avere ritenuto quest’ultimo capace di imp e gnare la volontà dell’Azienda, sebbene l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni; 1.1. il motivoè infondato, perché in relazione all’agire delle pubbliche amministrazioni il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente, mentre non rivestono valenza ricognitiva gli atti interni, quali quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese e quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza(nel senso che la delibera di una giuntacomunale, non investita della legale rappresentanza dell’ente, non ha valenza di ricognizione di debito, Cass.

Regesto Legislator

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art. 115 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 23326/2023 — snciv · Corte di Cassazione: occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Parole chiave

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durata della rendita di invalidità indennità giornaliera di malattia sospensione delle prestazioni d'invalidità compensazione delle ore straordinarie incapacità lavorativa attestata indennizzo per invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 115 cod. proc. civ
4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., nonché agli artt.
art. 2697 cod. civ
4 del 2006, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché agli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28763-2019 proposto da: Beato Francesco, elettivamente domiciliatoin Roma, via Cola d i Rienzo n. 265, presso lo studio dell’avv. Isabella Parisi, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (già Azienda Sanitaria Locale Roma H), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/B, presso lo studio dell ’ avv . Lorenzo Confessore, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto Lavoro pubblico compenso commissione invalidi civili R.G.N.28763/2019 Cron.

Rep. Ud.23/06/2023 CC avverso la sentenza n. 1202/2019 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 25/03/2019r.g.n. 5063/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Ileana Fedele. Ritenuto che: 1.la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla Azienda Sanitaria ASL Roma H avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 15.225,00 in favore di Francesco Beato, a titolo d i compensi maturati in virt ù del la partecipazione, fuori dell’orario di servizio , nel periodo 2008 - 2009 alle Commissione Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, rispetto alle ragioni indicate dal giudice di prima istanza (essenzialmente riconducibili alla riconosciuta natura di ricognizione di debito dei prospetti riepilogativi redatti dal dirigente della U.O.C. Medicina Legale nonché a ll’ esito negativo della prova in ordine al corretto funzionamento della macchina marcatempo per la rilevazione delle presenze in epoca anteriore al 2010), ha ritenuto che l’appellato non avesse dimostrato il fatto costitutivo della domanda, vale a dire che le visite per le prestazioni di invalidità civile fossero state eseguite al di fuori dell’ordinario orario di lavoro; infatti, al di là dell’attendibilità dei testi circa il malfunzionamento del sistema di timbratura e registrazione delle prestazioni “extra-orario”, i prospetti a firma del dirigente della UOC Medicina Legale, d ott.

Fraioli , di cui alle proposte di liquidazione dei compensi in questione, non potevano assumere valenza di ricognizione di debito, in difetto di conferma nelle delibere aziendali ovvero di altri elementi per ritenere che il predetto dirigente avesse la capacità di impegnare la volontà dell’Azienda; inoltre, nei verbali in cui si dava atto della sottoposizione a visita degli assistiti ai sensi della normativa sull’invalidità civileerano indicati orari che non consentivano di per sé soli di ritenere che lo svolgimento delle visite fosse avvenuto oltre il normale orario di lavoro;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Francesco Beato articolando tre motivi, cui resiste l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (già Azienda Sanitaria Locale Roma H), con controricorso;

4. leparti hanno depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., nonché agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale negato, sulla base di ragioni meramente contabili, valenza ricognitiva di debito e, in ogni caso, probatoria, ai prospetti riepilogativi generali dei compensi firmati dal dirigente responsabile della U.O.C. di Medicina Legale dell’AUSL ed allegati alle proposte di deliberazione n. 1949 e n. 1168, a firma del medesimo dirigente, nonché per non avere ritenuto quest’ultimo capace di imp e gnare la volontà dell’Azienda, sebbene l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni; 1.1. il motivoè infondato, perché in relazione all’agire delle pubbliche amministrazioni il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente, mentre non rivestono valenza ricognitiva gli atti interni, quali quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese e quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza(nel senso che la delibera di una giuntacomunale, non investita della legale rappresentanza dell’ente, non ha valenza di ricognizione di debito, Cass.

Sez. 1, 18/06/2008, n. 16576 eCass. Sez. 1, 04/12/2015, n. 24710) ; 1.2. nella specie, il dirigente della U.O.C. di Medicina Legale , per come emerge dalle stesse deduzioni svolte nel motivo, non era investito del poteredi impegnare l’ente sul piano della procedura di imputazione e liquidazione di spesa, tanto che alle proposte di deliberazione a sua firma non fece seguito l’autorizzazione al pagamento dei compensi da parte del Direttore Generale, cui competeva, per l’appunto, il potere di rappresentanza dell’ente idoneo a fondare la valenza ricognitiva dell’atto; 1.3. neppure risulta fondata la dedotta violazione del principio di non contestazione ovvero della regola sull’onus probandi, posto che, per come emerge dal medesimo motivo, risulta che l’Azienda aveva contestato il fatto costitutivo della pretesa, vale a dire lo svolgimento dell’attività al di fuori dell’orario di lavoro, onde la doglianza mira in realtà a censurare la motivazione in punto di apprezzamento, ad opera del giudice di merito, delle risultanze probatorie, come tal e inammissibileai sensi del vigente art. 360, comma 1 , n. 5, cod. proc. civ.(in tal senso, fra le tante , Cass.

Sez. 6 - 3, 11/02/2020 , n. 3306 ) ;

2. con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della domanda, quando invece la fondatezza dell e pretese risultava documentata dalle “strisciate” relative alle timbrature da quest’ultimo effettuate;

3. con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale interpretato la locuzione “caso definito” contenuta nella legge come sinonimo di “visita medica”, in tal modo pervenendo all’erronea conclusione di ritenere non dimostrata la domanda;

4. i motivi , che possono essere valutati unitariamente in quanto entrambi incentrati sulla mancata dimostrazione del fatto costitutivo della domanda, siccome ritenuta dalla Corte d’appello, sono inammissibili, giacchél e censur e , lungi dal prospetta re effettivamente una violazione di legge (dedottain riferimento alla regola di cui all’art.2697 cod. civ. nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed alle leggi regionali in materia), bensì mira no a sollecitare una rivalutazione dell’apprezzamento reso nella sentenza impugnata in ordine al materiale istruttorio, in termini non consentiti in sede di legittimità , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;

5. ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso;

6. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se