Ordinanza — n. 23265/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdella loro produzione, la “sentenza n. 1378/2021, resa inter partesdalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, l’1 aprile 2021, pubblicata il 14 aprile 2021, con la quale è stata decisa la causa portante r.g. n. 1722/2017” (cfr. pag. 35 del ricorso per cassazione). Rileva, tuttavia, il Collegio che l’atto che effettivamente risulta depositato (in formato digitale) consta di due fogli (non numerati), riferibili sì alla sentenza con i suindicati estremi, ma che contengono esclusivamente il “Dispositivo” di tale pronuncia, come del resto riportato al primo di detti fogli, in cui si legge: all’esito della trattazione scritta del 1/4/2021 ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO … (nel testo seguono l’indicazione delle parti e il contenuto appunto del dispositivoin senso stretto con firma digitale del solo Presidente del collegio d’appello).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 13 d.P.R. n. 115/2002; Ordinanza — n. 23265/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24717-2021 proposto da: LA SPISA SALVATORE, CASSISI ROSARIA, DEL MONTE ANGELA, in qualità di erede di MASSARO NICOLA, GIACALONE SALVATORE, LENTINI VINCENZO, LEONARDI GIUSEPPE, LEVRINI ROBERTO, LO CRICCHIO STEFANO, LO NIGRO GIUSEPPE, LODI GIANFRANCO, LOMBARDO PASQUALINA, LONGO GIUSEPPE, LOPES SANTO, LUCCA BARBERO LUCIANO PIETRO, LUPO ROSARIO VINCENZO, MANDALARI CARMELA, MANFRE' GIUSEPPE, MARCAIONE ALFREDO, MARCHINI RENATO, MARRONE VITO, MARSALA GIUSEPPE, MARTINO VINCENZO, MAUGERI CARMELO, MAZZANI OLIVIERO, MESSINA SALVATORE, MESSINESE ROSARIO, MILANACCIO ALDO, MONTANARI SILVANO, Oggetto Agevolazione tariffaria Enel R.G.N. 24717/2021 Cron.
Rep. Ud. 03/05/2023 CC MORATTI GILBERTO, MORELLI ALBERTO, MORGANO AGATINO, MOSCATO DOMENICO, MUSSINI SANDRO, ORLANDINI ALESSANDRA, in qualità di erede di ORLANDINI ELIO, PALERMO OTTAVIO, PANGARI ADALGISA, PECORARI PIETRO, PENNUTO GIUSEPE, PETROLLO SALVATORE, PICCIONE SALVATORE, PILATO ELIA, POLIZZI BERNARDINO, PRESTO PLACIDO, ROCCHI FRANCO, ROMANO ALFIO, RUGGIRELLO GIUSEPPE, RUSSO MICHELE, SABATINO CARMELA, SAFINA EUGENIO, SASSI RINO GIULIANO, SAVINI GIANCARLO, SCHILLACI VITTORIO, SERAFINI ANTONIO, SERRI SILVIO, SPATA GRAZIA, SPORTATO GASPARE, STEFANELLI PIERLUIGI, TAGLINI FRANCO, TAMBURELLA ANTONIO GIOVANNI, TERMINE GASPARE, TERRANA STEFANO, TITONE VITA, TUMMINELLO ETTORE, TUMMINIA VITTORIO, TURANO GIOVANNA, TUZZEO VINCENZO, VALENTINI IRENEO, VARSALONA BARTOLO, VIGNALI GIULIANO, ZAIO FRANCO, ZAMOLO VITTORINO, ZAMPINETI ENZO, ZIDA FILIPPO, ZINELLI MARTA, ZINI GIOVANNA, ZORRA ADRIANO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; - ricorrenti - contro ENEL S.P.A., ENEL ITALIA S.P.A. già (ENEL SERVIZI S.R.L.) in persona dei rispettivi rappresentanti legali, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONICA GRASSI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1378/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 1722/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello che gli attuali ricorrenti per cassazione avevano proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva respinto le loro domande nei confronti delle società convenute, entrambedel gruppo Enel.
2. Avverso tale decisione i settantasei soccombenti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi.
3. Hanno resistito le duesocietà intimate con unico controricorso.
4. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.2. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma secondo, n. 2), c.p.c., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura(così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 20.7.2020, n. 15393; e in termini esatti o analoghi i, sez. I, 8.7.2020, n. 14347; id., sez. VI, 5.6.2018, n. 14426; id., sez. un., 20.6.2006, n. 14110).
3. Nel caso di specie, gli impugnanti indicano di depositare, sub doc.
1) della loro produzione, la “sentenza n. 1378/2021, resa inter partesdalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, l’1 aprile 2021, pubblicata il 14 aprile 2021, con la quale è stata decisa la causa portante r.g. n. 1722/2017” (cfr. pag. 35 del ricorso per cassazione).
4. Rileva, tuttavia, il Collegio che l’atto che effettivamente risulta depositato (in formato digitale) consta di due fogli (non numerati), riferibili sì alla sentenza con i suindicati estremi, ma che contengono esclusivamente il “Dispositivo” di tale pronuncia, come del resto riportato al primo di detti fogli, in cui si legge: all’esito della trattazione scritta del 1/4/2021 ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO … (nel testo seguono l’indicazione delle parti e il contenuto appunto del dispositivoin senso stretto con firma digitale del solo Presidente del collegio d’appello).
5. Nota ancora questa Corte che dagli atti di parte (ricorso per cassazione e controricorso delle società intimate) si trae chiaramente che la sentenza di cui si discute, nel suo testo integrale, era senz’altro munita della sua motivazione, tanto che le parti contrapposte ne richiamano passi e brani.
6. Ritiene, allora,il Collegio che ricorra un caso nel quale l’atto di fatto unicamente prodotto dai ricorrenti certamente non consente di comprendere l’oggetto della controversia, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, quindi, di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.
7. Dalla cospicua e risalente casistica nel tempo affrontata da questa Corte in tema di deposito di una copia autentica incompleta della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. I, 12.12.2016, n. 25407; id., sez. trib., 21.1.2015, n. 1012; id., sez. lav., 3.8.2007, n.17065; id., sez. trib. 17.2.2005, n. 3254; id., sez. III, 10.2.2004, n. 2494; id., sez. III, 14.7.2003, n. 11005; id., sez. I, 30.5.2003, n. 8764; id., sez. II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. lav., 11.6.1999, n. 5771; id., sez. III, 12.5.1999, n. 4687; id., sez. lav., 5.3.1998, n. 2434; id., sez.
II, 5.3.1986, n. 1392; id., sez. III, 16.7.1982, n. 4182), si trae il principio che l’improcedibilità non ricorre in tutti i casi nei quali, nonostante la mancanza di una o più pagine e parti del provvedimento impugnato, sia consentito comunque dedurre o ricostruire con certezza le ragioni poste a fondamento della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione. E, nell’ambito di tale specifica giurisprudenza, in relazione a fattispecie concrete più simili a quella che ci occupa, è stato però più volte affermato che l’obbligo di deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la produzione di copia del solo dispositivo, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 19.4.1996, n. 3699; e in termini id., sez. lav., 12.3.1996, n. 219; id., sez. lav., 18.1.1982, n. 343; tutte specificamente riferite a processi assoggettati al rito del lavoro; id., sez.
I, 5.3.1979, n. 1362).
8. Per completezza, si osserva che una copia completa della pronuncia gravata non è stata prodotta dalle controricorrenti, né è stata rinvenuta dal Collegio nel fascicolo d’ufficio, anche in formato analogico; neppure, infine, risultache una versione integrale della stessa sentenza sia stata successivamente prodotta in una qualsiasi forma da qualcuna delle parti; sicché è rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisumd’appello (cfr. Cass. n. 1012/2015 già cit.) , il che a sua volta non permette ovviamentealla Corte di vagliare i motivi di ricorso.
9. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, e da distrarsi in favore dei difensori delle controricorrenti, dichiaratisi anticipatari.
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredei difensori delle controricorrenti, Avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto