Italian Supreme Court dismisses appeal on fixed-term contract nullity, upholding lower court's factual findings on indefinite employment status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, dismissing the airlines' challenge to a lower court ruling that converted a fixed-term contract into an indefinite one. The court held that the lower court's assessment of the causal link between contract clauses and work performance, as well as the evaluation of historical corporate transitions, constituted matters of fact reserved for the trial judge. Consequently, the appellate court could not re-evaluate these factual determinations under the guise of legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.; Art. 115 e 116 c.p.c.; Art. 2112 c.c.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual findings regarding the causal link between contract clauses and work performance or the historical evolution of employment status, as these constitute matters of merit subject to the judge's prudent appreciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24879-2021 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), AIRONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentate e difese dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FEDERICA PATERNO', FRANCESCO BARTOLOTTA; - ricorrenti - contro ARGIOLAS ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA Oggetto CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO R.G.N. 24879/2021 Cron.
Rep. Ud. 01/06/2023 CC DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall'avvocato FRANCESCA CORDA; - controricorrente - nonché contro CONSORZIO GH già CONSORZIO "AVIATION SERVICE GH NAPOLI"; - intimato - avverso la sentenza n. 1/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/03/2021 R.G.N. 266/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Cagliari, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da Alessandro Argiolas, in servizio presso l’aeroporto di Cagliari in forza di plurimi contratti a termine tra il 2006 e il 2011, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro (il quarto) decorrente dal 1° ottobre 2007, con conseguente accertamento che tra il ricorrente e il Consorzio Aviation Services GH Napoli intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data (con inquadramento nel 7° e poi 6° livello operaio) e aveva condannato Air One S.p.a. e Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. e il Consorzio Aviation Services GH Napoli, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio, di una somma determinataai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010;
2. in sintesi, la Corte ha disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso sollevata dalle società; ha giudicato inammissibile il motivo di appello riguardante la ritenuta, in primo grado, illegittimità del quarto contratto a termine per mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla sussistenza della causale; ha respinto la censura concernente il ritenuto passaggio della posizione lavorativa dell'appellato ad Alitalia ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 3.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso AirO ne e CAI (già Alitalia CAI), affidato a cinque motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; le parti costituite hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c., criticando la sentenza impugnata per non avere accolto l’eccezione di risoluzione del rapporto lavorativo per mutuo consenso; 2.con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; si assume che la sentenza impugnata ha esaminato solo la transazione intervenuta tra il lavoratore e il Consorzio GH obliando di procedere all’analisi dell’accordo intervenuto tra le società del consorzio Aviation Services GH Napoli, Air One e Alitalia CAI S.p.a., dal quale sarebbe risultata l’erroneità della tesi secondo cui il lavoratore avrebbe rinunciato alle sole domande avanzate nei confronti del Consorzio GH; 3.con il terzo e quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 10, comma 7, del d. lgs n. 368/2001, dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. (exart. 360, n. 3, c.p.c.), rilevandosi che la società avrebbefornito documentazione idonea a provare la sussistenza dell’esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione a termine del dipendente; si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto; 4.con il quinto motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’Appello operato una corretta applicazione della disposizione, non rivenendosi, nella specie, i suoi presupposti costitutivi e applicativi; 5.il ricorso è complessivamente inammissibile; il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa; si richiamano in particolare i precedenti in controversie analoghe di cui alle pronunce di questa Corte n. 18479/2022, n. 18483/2022, n. 3862/2023, n. 5591/2023), le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in sintesi e anche per relationem; 6.il Collegio osserva, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che, l'accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa(cfr.
Cass. n. 29781/2017, n. 13661/2018, n. 13958/2018, n.10714/2019, n. 10715 / 2019 ) , quindi demandat o all'accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non in base alle regole dettate dall'art.360, n. 5 c.p.c., secondo la formulazione vigente ratione temporis, che consente di denunciare in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.
S.U. n. 8053/2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede; 7.in relazione al secondo motivo, si rileva che la censura dell’interpretazione di un accordo privato (la conciliazione tra il lavoratore e il Consorzio GH) non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione di parte ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319/2017, n. 9461/2021); 8.circa il terzo e quarto motivo, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, si osserva (come nei precedenti sopra richiamati) che la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa, costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati da questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, per di più in presenza di una c.d.
«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021/2014, n. 30646/2019); del resto, un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito:
a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;
c) abbia invertito gli oneri probatori; tali situazioni non sono riscontra bili nelle censure in esame, con la conseguenza che le relative doglianze rifluiscono in critiche sul merito non sindacabile; 9.in ordine alla censura di violazione dell’art. 2112 c.c. di cui al quinto motivo, si osserva che, quantunque prospettata come violazione di legge, in realtà con essa si contesta la valutazione di merito operata dalla Corte, che ha ricostruito i passaggi societari e ritenuto irrilevante il mancato inserimento del lavoratore negli elenchi del personale a tempo indeterminato transitato, proprio perché l’oggetto del giudizio è l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro; si tratta di valutazione di fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è esterna al perimetro del giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame (cfr.
Cass. n. 7364/2021, che ribadisce il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità; v. anche Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020, n. 1251/2023, n.1258/2023); 10.il ricorso deve essere dunque complessivamente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali ;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore i