Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders compensation of litigation costs between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. Although the workers had filed six grounds for appeal against the appellate court's revocation of injunctions regarding a company transfer, they subsequently submitted a withdrawal act accepted by Telecom Italia. The court ruled that the procedural conditions for extinguishing the case under the Civil Procedure Code were met and denied the application for fines under the specific anti-dilatory provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the plaintiff results in the extinction of the proceedings, and the court may order compensation of litigation costs without applying the specific fine provision for withdrawn appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13763/2018 R.G. proposto da: BERTOLA LUCA, COSTANTINI LUCIO, CARLESSO PIERPAOLO, FAVARON ROBERTO, COLLODO ORNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO n.58, presso lo studio degli avvocat i BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI che li rappresentanoe difendono -ricorrenti- contro TELECOM ITALIA SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio degli avvocat i ARTURO MARESCA , ROBERTO ROMEI , ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIAche la rappresenta no e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D 'APPELLO di VENEZIA n. 562/2017 depositata il 27/10/2017, R.G. n. 332/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal ConsigliereDott.
ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. l a Corte di appello di Venezia, in accoglimento degli appelli riuniti di Telecom Italia s.p.a., come in dispositivo identificati, ha revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dagli odierni ricorrenti e opposti dalla società Telecom e respinto la domanda dei lavoratori o avente ad oggetto pretese economiche nei confronti di Telecom Italia s.p.a. fondate sulla inefficacia della cessione di ramo di azienda a TNT Logistics Italia s.p.a. poi Ceva Logistics s.p.a.;
2. per la cassazione della decisione hanno propos to ricorso i lavoratori in epigrafe indicati sulla base di sei motivi; Telecom Italia resiste con controricorso;
3. i ricorrenti hanno depositato atto di rinunzia accettato dalla società allegando i verbali di conciliazione in sede sindacale . Considerato che 1. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, rinuncia che risulta accettata dalla società Telecom Italia s.p.a.;
2. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 3.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite;
4. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento sia alla declaratoria di estinzione relativa alla rinunzia del ricorrente principale che alla statuizione di inammissibilità del ricorso incidentale in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Roma,