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Ordinanza — n. 22902/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's explicit waiver of claims under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22902/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant, E-Distribuzione S.p.A., explicitly waived all claims in a filed act. The lower court had previously ordered the appellant to pay wage differences to the employee, but the appellant voluntarily renounced this obligation. The court upheld the dismissal based on the clear evidence of the plaintiff's unconditional waiver of the disputed demands.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380bis1 c.p.c.: A party's explicit declaration of waiver of claims results in the extinction of the appeal, rendering further judicial review unnecessary.

Parole chiave

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waiver of claims extinction of appeal Code of Civil Procedure voluntary renunciation procedural dismissal retribuzione del lavoratore dipendente restituzione delle indennità di disoccupazione indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 380bis1 c.p.c.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12039-2021 proposto da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA LUCCHETTI; - ricorrente principale - contro BORGOGNA LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato IDA SCANU che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA Oggetto R.G.N. 12039/2021 Cron.

Rep. Ud. 20/06/2023 CC PAPARONI; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 182/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 246/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 182/20 in parziale riforma del capo n.2 della sentenza impugnata condannava E-Distribuzione SPA, al pagamento in favore di Borgogna Lorenzo delle differenze retributive maturate tra il 10 luglio 2012 e il 29 giugno 2018 commisurate ad un importo mensile pari ad € 83,67 e ad accantonare le conseguenti differenze sui ratei; confermando nel resto la sentenza impugnata.

Per l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso E-Distribuzione SPA affidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui ha resistito Borgogna Lorenzo con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale la ricorrente E-Distribuzione SPA dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., alle domande proposte con il ricorso in oggetto con pagamento delle spese.

L’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha dato la propria incondizionata adesione , anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese