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Decreto — n. 22680/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22680/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22680/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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controversie patrimoniali ripetibili condono delle spese procedurali aspetti economici compensazione nel fallimento spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8979/2022 R.G. proposto da : TRAVERSARI ANTONIO, VIANNESI SEBASTIANO, DE CAROLIS LUIGINA, CIANGOLA SIMONA, CIANGOLA GIOVANNI, COLAPIETRO DOMENICO, NATALI PAOLA, ZEPPIERI ALBERTO, RINNA FERNANDO, FIASCHETTI DOMENICO, PALLADINI NELLO FERNANDO, MORICONI REMO, MORO LORENZO, BARDELLI ALFREDO, MARTINO ANGELO, PACIFICI GIUSEPPE, IACOBUONO GIOVANNI, BALIVA DORA, RICCI ENZO, MARZIALE GALDINO, GERARDI LIVIO, MATTIUCCI PIETRO PIERINO GINO, MARZIALE RAFFAELE, SINCERI PIETRO, PATRIZI ANTONIO, RAPONI AMERICO, PERRUZZA FEDERICO, MINOTTI ANTONIO, ARICI ANNA MARIA, CHIACCHIO CATALDO, ABBALLE ALBERTO, CINELLI GINA, elettivamente domiciliati in ISERNIA VIA ANTONIO GRAMSCI N.2- DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato INELLA GABRIELE (NLLGRL70B17E335S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SANTIS MARIA ANTONIETTA (DSNMNT72H68H501V) -ricorrente- contro ENEL S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A., elettivamente domiciliati in Roma Via Po 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE IOLANDA (GNTLND71P68H501M) -controricorrenti- nonchè contro ENEL SPA, E DISTRIBUZIONE SPA -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3207/2021 depositata il 30/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a