Decreto — n. 22665/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22665/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30466/2022 R.G. proposto da : AGOSTINI ANNA TERESA, ALESI BRUNO, ANDRENACCI SILVIO, ANGELINI NATALINO, ANGELINI NAZZARENO, ANIBALDI LUCIO, ANTONELLI ANTONIO, ARIOSTI UBALDO, BASTARI ALDO, BELFIORE VINCENZO, BELLABARBA GIANFRANCO, BERARDINI GIANNI, BIAGETTI VALERIO, BLASI FRANCO, BORRI ROLANDO, BROCCHINI BRUNO, BRUNELLI MARIO, CAGNETTI DOMENICO, CALDARI ELVESIO, CANTALAMESSA FRANCO, CANTALAMESSA GINO, CAPOCASA LORENZO, CAPOFERRI ASSUNTA, CAPONI GIUSEPPE, CAPPONI GIAN MARIO, CIOTTI DOMENICO, CIRILLI ENZO, CLEMENTI ITALO, COGNINI REMO ALDO, CONTI DINO, COPPETTI GIULIANA, D'ALESSANDRO GIULIO, D'ANDREA MARCELLO, DAMEN LUIGI, DANESI ANGELO MARINO, DE CAROLIS ARGEO, DE CAROLIS UMBERTO, DI NUNNO MAURIZIO, DI STEFANO BARTOLOMEO, DONNINI GORDIANA, FANESI SANDRO, FELIGIOTTI MASSIMO, FORMICA ARMANDO, FREDDO ANNA MARIA, GABBIANELLI FABIO, GAGLIARDI DANTE, GAGLIARDI PAOLINO, GALLI EMIDIO, GASPARI GIUSEPPE, GENNARI GIOVANNI, GERILLI VIRGILIO, GIANNINI ASCENZO, GIONNI ALBERTO DOMENICO, GIUSTOZZI ADRIANO, GRASSETTI SERGIO, INNOCENZI RENZO, IOBBI IMPERIO, IONNA SIRIANO, IPPOLITISANTE, ISOPI ALFREDO, LANZANI ROSILLA, LIVIABELLA OFELIO, LUPI GIOVANNI, LUPINI ALDO, MANNOCCHI CESARE, MANTINI ANNA MARIA, MARACCI GIANNETTO, MARCHETTI PACIFICO, MARCUCCI GISELDA, MARIANI NELLO, MARINI ATTILIO, MAROZZI ALBERTO, MAZZOCCHI CLARITA, OLIVIERI EZIO, OTTAVI GAETANO, PALERMI GABRIELE, PARRETTINI ELIA, PASQUALINI GIUSEPPE, PASQUINELLI FLAVIO, PICCIONI FRANCESCO, POLETTI MARCO VINCENZO, POZZI ACHILLE, RAGNI FIORELLA, RANGO NUNZIO, RASCIONI MARIO, RIGUCCI LANFRANCO, ROMAGNOLI CESARE, ROMAGNOLI MAURIZIO, ROSSI GIORGIO, SABATINI CARLO, SABATINI LIBORIO, SABBATINI FULVIO, SANTINI GIANCARLO, SANTINI LUIGI, SGARIGLIA RENZO, STIPA BENITO, TESEI GIOCONDO, TIBURTINI LUIGINO, TOSSICI FRANCO, TRIVELLI MARGHERITA, UGUCCIONI MARIA LUISA, VALENTINI AGOSTINO, VIRGILI SANTE, VITTORI GIULIO, ZABAGLIA SERGIO, ZANCHETTI GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell’avvocato PARPAGLIONI MARA (PRPMRA72H55H501N) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI STASI ANTONIO (DSTNTN62C25A271Y), FREDDI FABIO (FRDFBA76C03A271L) -ricorrente- contro ENEL S.P.A., ENEL ITALIA S.P.A., elettivamentedomiciliati in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE IOLANDA (GNTLND71P68H501M) -controricorrenti- nonchè contro ENEL SPA, ENEL ITALIA SPA -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2688/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in