Decreto — n. 22643/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; invero, con comunicazione effettuata in data 12 luglio 2023, e quindi decorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione della Proposta di definizione anticipata effettuata in data 31 maggio 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla proposta “ così rinunziando al ricorso”; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22643/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26511/2022 R.G. proposto da : GAROFALO ARMANDO, ZULLOVincenza, CALABRESE MARIA LUISA, BARBAGALLO NUNZIO, BUSA' ENRICO, FRIGILLITO Lucia Teresa, BARBAGALLO FILIPPO, AMOROSO GIUSEPPE, CASTRO ALFREDO, CELESTINO GIUSEPPE, CHIUMARULO GIULIANA, CARAFFA ANTONIO, CONSOLI GIUSEPPA, CARDILLO SEBASTIANO, CHIARENZA VITO, CONTI MARIA, LICCIARDELLO Domenico, COLOMBO TINDARA, DISPINZIERI SALVATORE, DELL'AQUIA ALFONSO, D'AGOSTINO ANTONINO, DILETTOSO NERINA, GIARRITTA FORTUNATO, GEMELLI GIUSEPPE, GIARRATANA ANTONIO, FILACI CARMEN FIAMMETTA, GALVAGNO SALVATORE, GOLINO ANGELO, FARO GIOVANNI, GIARDINA GIORGIO, MIDOLO SALVATORE, LOMBARDO GIUSEPPE, LONGHITANO VINCENZO, MAMAZZA SALVATORE, MICARI FRANCESCO, LICCIARDELLO NICOLA, MESSINA SALVATORE, MAMAZZA DOMENICO, MANFREDI ANTONIO, MAUGERI VITO, LA MANNA GIUSEPPE, MARLETTA FRANCESCO, LOMBARDO SANTO, LEONARDI ANTONINO, GURRIERI ROSARIO, PICCIOTTO ROSARIO, MINNITI FILIPPO, PATTI ANTONINO, RACITI CONCETTA, SAETTA ANNALISA, PATERNO' MARIA GRAZIA, PULVIRENTI FRANCESCO, Canarelli Grazia, RUGGERI SEBASTIANO, NICOSIA FRANCESCO, SAIMBENEFRANCESCO, SILIGATO FRANCESCO, SAPIENZA ANDREA, SAMPIERI SERGIO, PUGLISI ANTONIO, NOBILE GIOVANNI, SALLUZZO SALVATORE GIUSEPPE, MIRABELLA CARLO, PIRRI VINCENZA, RICCIARDO GIUSEPPE, MILAZZO FRANCESCO, LICCIARDELLO Giuseppa, SINDONI GIUSEPPE, TRIGLIA ANTONIO, TRIMARCHI GIOVANNI, VERDI NICOLA, ZINGALE PIETRO, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA ALOI, 26 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LO FARO ANTONINO DOMENICO (LFRNNN63T04C351O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARUSO SEBASTIANO (CRSSST54A29A522O) -ricorrente- contro ENEL PRODUZIONE SPA, ENEL ENERGIA SPA, E-DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, ENEL ITALIA SPA, ENEL GREEN POWER ITALIA SRL, ENEL SPA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROVERA VITTORIO (PRVVTR57T15M109H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2191/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; invero, con comunicazione effettuata in data 12 luglio 2023, e quindi decorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione della Proposta di definizione anticipata effettuata in data 31 maggio 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla proposta “ così rinunziando al ricorso”; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 20