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Decreto — n. 22639/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22639/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22639/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari calcolo e tasso di rimborso importi compensativi monetari diritto al risarcimento danni compensazione nel fallimento compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26613/2022 R.G. proposto da : ZACCHEI GIULIO, CIOCCI SANDRO, BEFANI DIEGO, CAPRARO ORAZIO, DI GIACINTO ANTIMO, FOLCARELLI FRANCO, GUGLIELMI ADRIANO, LA MORGIA ALDO, RINALDI MARIO, LA ROSA FRACESCO, MARCHI MARIO, POLLI RODOLFO, ROMANELLI VALERIANO, PANICHI CLAUDIO, PALCANI MILVIA, SANNINO SERGIO, BARTOLI ERMINIO, ALIMENTI ALBERTO, DE PAOLI ANTONIO, MONTAGNANI MAURO, LALLI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VELLETRI 50, presso lo studio dell’avvocato FERRINI ALESSANDRO (FRRLSN62P26H501B) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE IOLANDA (GNTLND71P68H501M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1688/2022 depositatail 02/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori