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Decreto — n. 22633/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22633/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22633/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22633/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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spese di esecuzione accollo delle spese procedurali anticipi delle spese misure d'esecuzione forzata procedimenti e rimedi accessori prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14862/2022 R.G. proposto da : AMMENDOLIA ANNA MARIA, CARACCIOLO GIOCAONDA, BARILLARO VINCENZO, BIANCHI RUGGERO, BARILLARO ANTONIO, BUCCHINO FRANCESCO, CARNEVALE ANNA, ANELLO EMIDDIO, AGOSTINO DOMENICO, CARNERI GIUSEPPE, CRUPI ANTONIO, CHERUBINO ANGELO, CALLEA DOMENICA, CANDIDO SEBASTIANO, CARUSO SALVATORE, CAPOGRECO LEONARDO, CARACCIOLO MARIO, DATTILO ENRICO, CUTUGNO RITA, GIORDANO VITALIANO, FRAIETTA ILARIO, LEONE TERESA, MEZZATESTA ANTONIO, LOMBARDO ELVIRA, MONTELEONE NICOLA, MICÒ PIETRO, MARANDO BRUNO, GALLUZZO CARMELO, LULY LUIGIA, MUSCATELLO PASQUALE, RITORTO ROSA, PULITANÒ ANGELA, RIZZO SILVANA, MORABITO FRANCESCO, PEDULLÀ MARIA, RIGGIO GIUSEPPE, RITORTO FRANCESCO, PELLE ENRICO, PULICANÒ CATERINA, TISANO FRANCESCO, SPATARI FRANCESCO, SCALI RENATO, SURACI ANGELA, TAVERNITI EMANUELE, SARACO MARIO, URSINO FRANCESCO, SPATARI GIUSEPPE, SCHIRRIPA PIETRO, STRATI ANTONIO, RUSSO ROMALDINA, ZAPPIA ROSARIO, ZANNINO VINCENZO, elettivamente domiciliati in REGGIO DI CALABRIA Crisafi, 34, presso lo studio dell’avvocato MAZZOTTA GIUSEPPE (MZZGPP66E01H224N) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ENEL ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in Roma Via Po 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE IOLANDA (GNTLND71P68H501M) -controricorrente- nonchè contro ENEL SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.507/2021depositata il 02/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a