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Decreto — n. 22623/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22623/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22623/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FARAVELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRASSI MONICA (GRSMNC68L65H501O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO RO MA n.381/2022 depositata il 29/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22623/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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prezzo eccessivo ammende per infrazione procedurale principio attitatorio mancata attuazione degli accordi illeciti concussione assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23722/2022 R.G. proposto da : AMOROSI MARCO, COCCIA ALBERTO, COFINI GIANFRANCO, GALLI FRANCESCO, GAUDINO GIOVANNI, LATTANZI GIOVANNI, MARCHETTI NAZZARENO, PISELLI TERENZIO, PISELLI VINCENZO, PROIETTI RENZO, RINALDI ALDO, SALVATORI VINCENZO, SANTOLAMAZZA GIUSEPPE, SCATTONE FRANCESCO, SCIPIONI FILIPPO, TOSONI ALDO, DONATI GUIDO, CAPOBIANCHI DINO, DAMIANI GIANCARLO, DI OTTAVIO PAOLA, APRILINI CARLO, ZUCCONELLI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VELLETRI N 50, presso lo studio dell’avvocato FERRINI ALESSANDRO (FRRLSN62P26H501B) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.

FARAVELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRASSI MONICA (GRSMNC68L65H501O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO RO MA n.381/2022 depositata il 29/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori