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Ordinanza — n. 22621/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns lower court ruling, allowing pensioner to challenge CNPR's pro rata application of neutralization coefficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22621/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Milan Court of Appeal's decision, which had upheld the pension fund's application of a neutralization coefficient to the pensioner's pre-2007 service. The pensioner argued this violated the integral pro rata principle of Law No. 335/1995, while the fund contended the coefficient was a legitimate financial balancing measure. The court ruled that the lower court failed to apply established precedent confirming the coefficient's legality, thus ordering the case remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 12 of Law No. 335/1995; The neutralization coefficient applied to pension periods prior to 2007 does not violate the integral pro rata principle as it constitutes a graduated measure of performance rather than a forced deduction of rights.

Parole chiave

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pension pro rata principle neutralization coefficient Cassa Nazionale Previdenza Law 335/1995 Corte di Cassazione pension annuity rights financial equilibrium measure calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Law No. 335 of 1995, Article 3, paragraph 12
335 del 1995, art. 3, comma 12 ;
D.Lgs. No. 509 of 1994
Law No. 296 of 2006, Article 1, paragraph 763
296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione;
D.P.R. No. 115 of 2002, Article 13, paragraph 4, quater
115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.
Civil Procedure Code, Article 360, number 3
con l’ unico m otivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr.
Civil Procedure Code, Article 380 bis, paragraph 1, number 2
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17742/2015
Cass. n. 23597/2018
Cass. n. 28253/2018
Cass. n. 1496/2019
Cass. n. 2281/2019
Cass. n. 19656/2019
Cass. n. 26440/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24457-2017 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERETTA; - ricorrente - contro LONGONI FRANCESCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo Oggetto Pensione CNPR Decorrenza ante 2007. Coefficiente di neutralizzazione Principio pro rata R.G.N. 24457/2017 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCESCO GARATTONI, ADRIANO DEL BIANCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 814/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2017 R.G.N. 1864/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda del pensionato intesa ad ottenere l'accertamento del diritto e la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) alla liquidazione della pensione di anzianità, maturata a decorrere dal 1° giugno 2005, nel rispetto del principio integrale del pro rata di cui allalegge n r . 335 del 1995, art. 3, comma 12 ;

2. a fondamento della pronuncia, la Corte, per quanto qui di interesse, richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nr. 17742/2015), in base ai quali era stato affermato che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi delD.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1°gennaio 2007, il parametro di riferimento era costituito dal regime originario dellalegge n r . 335 del 1995, art. 3,comma 12, sicché non trovano applicazione le modifichein peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti, compreso il c d. coefficiente di neutralizzazione;

3. a vverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (di seguito, Cassa) ha proposto ricorso articolato con un motivo;

4. il pensionato ha resistito con controric orso;

5. la CNPR ha depositato memoria ;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

7. con l’ unico m otivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la C assa denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dellalegge n r . 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al cosiddetto coefficiente di neutralizzazione, posto che la Corte d'Appello nel ritenere l'illegittimità delle delibere adottate dalla Cassa in violazione del principio del pro ratadi cui alla legge n r . 335 del 1995, art. 3, comma 12, ha falsamente applicato tale disposizione normativa anche con riferimento al coefficiente di neutralizzazione legittimamente applicato, invece, alla posizione del controricorrente;

8. il motivo di ricorso è fondato alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che si è affermato e consolidato all'interno di questa Corte di legittimità. Con la sentenza nr. 23597 del 2018 è stato infatti chiarito che in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull'anzianità maturata dopo la deliberazione della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del pro rata garantito dalla legge n r . 335 del 1995, art. 3,comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l'iscrizione nell'albo e di proseguire l'attività professionale.

La successiva sentenza nr. 28253 del 2018, si è data carico di superare tutte le obiezioni sollevate dall'orientamento contrastante con quello sopra indicato ed ha pure chiarito che la stessa previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dallalegge n r . 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallalegge nr. 296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione;

9. i principi esposti, ribaditi anche da successive pronunce(v. tra le ta nte, Cass. n n. 1496 - 2281 - 19656 del 2019; Cass. nr. 26440 del 2021) e dai quali non vi è ragione per discostarsi in questa sede , fondano l’accoglimento del ricorso; agli stessi, infatti, non si è attenuta la sentenza impugnata che va , quindi , cassata , con rinvio della causa alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie concreta; 10.la stessa Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; 11.avuto riguardo all'esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano,in diversa