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Decreto — n. 22617/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22617/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22617/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8026/2022 R.G. proposto da : ORLANDO ROSARIO, CUMELLA SALVATORE, SANZO ANTONINO, FALZONE NICOLA, MARCHICA SALVATORE, LAZZARA GIUSEPPE, CIULLA ALFONSO, elettivamente domiciliati in Agrigento via Mazzini 44 bis, presso lo studio dell’avvocato DI FRANCESCO OLINDO (DFRLND62M27A089I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROVERA VITTORIO (PRVVTR57T15M109H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALE RMO n.950/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22617/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ORLANDO ROSARIO, CUMELLA SALVATORE, SANZO ANTONINO, FALZONE NICOLA, MARCHICA SALVATORE, LAZZARA GIUSEPPE, CIULLA ALFONSO, elettivamente domiciliati in Agrigento via Mazzini 44 bis, presso lo studio dell’avvocato DI FRANCESCO OLINDO (DFRLND62M27A089I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROVERA VITTORIO (PRVVTR57T15M109H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALE RMO n.950/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo termine di pagamento notificazione tardiva dichiarazione fiscale tardiva cambiale a certo tempo vista opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8026/2022 R.G. proposto da : ORLANDO ROSARIO, CUMELLA SALVATORE, SANZO ANTONINO, FALZONE NICOLA, MARCHICA SALVATORE, LAZZARA GIUSEPPE, CIULLA ALFONSO, elettivamente domiciliati in Agrigento via Mazzini 44 bis, presso lo studio dell’avvocato DI FRANCESCO OLINDO (DFRLND62M27A089I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROVERA VITTORIO (PRVVTR57T15M109H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALE RMO n.950/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg