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Decreto — n. 22614/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22614/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22614/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione legittimazione passiva spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8954/2022 R.G. proposto da : BALLARIN NATALE, CATONI MARIO, CESTARO GIOVANNI, MARENGO LUIGI, FALCO PASQUALE, GHELARDINI ORFEO, GIRARD FLAVIO, ALLISIO MARIA ROSA, ROSSERO SILVANO FELICE, SALAFIA MICHELE, CAFFO GIORGIO, BOGGE RENATO LUIGI, ANNOVAZZI FERRUCCIO, D'ALESSIO REMIGIO, SOLIA LUIGI, PIZZIGHELLO ALFREDO, BECCIA FERNANDO, MERLINI GIULIANO, VILLA DARIO, BARAGETTI ALFREDO, ARLATI ANGELO, PIMPONI PAOLO MARIA, GUERRINI DE WITT GIAM PIERO, LAURENTI MARCELLO, BONOMO FERRUCCIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE SANTIS MARIA ANTONIETTA (DSNMNT72H68H501V), INELLA GABRIELE (NLLGRL70B17E335S) -ricorrenti- contro ENEL SPA, E-DISTRIBUZIONE S.P.A., elettivamente domiciliati in Roma Via Po 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE IOLANDA (GNTLND71P68H501M) -controricorrenti- nonchè contro ENEL SPA, ENEL DISTRIBUZIONE SPA -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3 920/2021 depositata il 03/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a