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Ordinanza — n. 22576/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; judgment extinguished by applicant's waiver and counterparty's adherence under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22576/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished after the applicant formally waived the appeal and the opposing party adhered to the waiver. The underlying case involved a dispute over professional demotion damages between an employee and an insurance institute and telecom company. The court ruled that the procedural extinction took precedence over the merits of the demotion claim.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party waives the appeal and the opposing party adheres, the judgment is extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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waiver of appeal adhesion to waiver extinction of proceedings civil procedure code professional demotion damages riposo compensativo ricorso per risarcimento danni compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO che Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
art. 390 cod. proc. civ
CONSIDERATO che Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10837/2019 R.G. proposto da: RUSSO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA , PIAZZA ANTONIO MANCINI n.4, presso lo studio dell’avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO , rappresentato e difeso dagli avvocati VERONICABAGGIO, LUISA ZAMBON -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE n.144, presso lo studio degli avvocatiLUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- nonchécontro TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G.

FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI , ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDOBOCCIA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1289/2018depositata il 24/09/2018 , R.G. n. 1056/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ConsigliereDott. VALERIA PICCONE . RILEVATO che Con sentenza del 24 settembre 2018, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha accertato la dequalificazione di Massimo Russo dal 22 giugno 2011 al 30 giugno 2011, condannando Telecom Italia S.p.A. a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, una somma pari al 50% delle retribuzioni maturate nel periodo considerato oltre interessi.

In particolare, la Corte, ha ritenuto che, in attuazione di quanto già stabilito dal Tribunale prima e dalla Corte poi, Telecom Italia soltanto in data 1 ottobre 2011 avesse proceduto ad adeguare le mansioni del Russo secondo quanto giudizialmente accertato in termini di demansionamento ed ha, pertanto, ritenuto di condannare la società anche per il periodo protrattosi dal 22 giugno 2011 al 30 settembre 2011. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Massimo Russo, affidandolo a affidandolo a tre motivi. Resiste, con controricorso, Telecom Italia S.p.A.

CONSIDERATO che Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con correlata adesione di Telecom Italia S.p.A. e regolare notifica all’INAIL e formulando istanza di estinzione del giudizio. La richiesta, la notifica e l’adesione devono ritenersi ritualmente formulate. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio. PQM La Corte dichiara l’estinz