Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for non-existent factual error in labor dispute judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the plaintiffs failed to prove a factual error by the lower court. The court emphasized that the lower court had explicitly addressed the arguments regarding the employment relationship, meaning any perceived omissions constituted an error of judgment rather than a reversible factual mistake. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiffs were ordered to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4: A revocation for factual error is inadmissible when the appellate court has decided on the grounds raised, as such omissions represent an error of judgment rather than a perceivable factual mistake.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12448/2022 R.G. proposto da : DI MUZIO RAFFAELLA, BONANNI CLAUDIA, IAZZOLINO WALTER ANTONIO, MECUCCI AMERICO, PROCOPIO LAURA, GARGIULO PATRIZIA, GIUFFRÈ SIMONA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIALE GIUSEPPE MAZZINI n . 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTOSPINOSA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro SOGEI – SOCIETÀ GENERALE DI INFORMATICA S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA VITTORIA COLONNA n. 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA NEGRI e MARCELLO GIUSTINIANI; -controricorrente- +avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 31128/2021, depositata il02/11/2021, R.G.N. 28886/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.con sentenza n. 31128/2021, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei litisconsorti in epigrafe avverso la sentenza n. 866/2018 con la quale la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del locale Tribunale, aveva rigettato le domande proposte nei confronti di SOGEI, volte ad ottenere l'accertamento della violazione del divieto previsto dalla legge n. 1369 del 1960, art. 1, la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di SOGEI, ancora in atto, la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato; 2.il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile sul rilievo dell’irredimibile eterogeneità delle censure espresse nel medesimo unico motivo, della non sussistenza delle denunciate anomalie motivazionali della sentenza impugnata, della conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata della valutazione di merito espressa dal giudice d'appello circa gli elementi di fatto che portavano ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con SOGEI; 3.con nuovo ricorso è domandata la revocazione della sentenza sulla base di plurime ragioni; la società resiste con controricorso, illustrato da memoria;
CONSIDERATO CHE 1.il ricorso per revocazione è inammissibile, per le ragioni espresse in analoghe controversie, le cui motivazioni qui si richiamano, anche per relationem (Cass. n. 36156/2022, n. 17206/2021, n. 15960/2021); 2.parte ricorrente denuncia, mediante la successiva rappresentazione dei contenuti della sentenza di cui si chiede la revocazione (seguita da critiche e denunce di vizi processuali e sostanziali), un errore di percezione sulla lamentata violazione e falsa applicazione di legge, perché con il ricorso per cassazione era stato addebitato al giudice d'appello di non avere indicato le ragioni del proprio convincimento e di avere fondato la decisione su fatti che non erano stati accertati nel processo; sostiene che erano state denunciate l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, sicché l'affermazione di questa Corte, secondo cui il ricorso sarebbe stato volto a censurare l'accertamento di fatto, sarebbe frutto di errore percettivo; argomenta, poi, sull'errore di percezione che sarebbe stato commesso in relazione alle censure mosse alla motivazione della sentenza ed insiste nel sostenere che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su affermazioni apodittiche, non ancorate a specifiche fonti di prova, ed aveva disatteso leprove testimoniali; 3.osserva il Collegio che l'errore rilevante ex art. 395 , n. 4 , c.p.c., consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; 4.muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: - l'errore non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; - deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; - deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (Cass. n. 12283/2004, n. 3652/2006, n. 10637/2007, n. 5075/2008, n. 8907/2010, 22171/2010, n. 442/2018); 5.sviluppando i richiamati principi si è ritenuto, nelle pronunce più recenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
S.U. n. 26674/2020, n. 25212/2020, n. 31032/2019, n. 30994/2017, n. 23306/2016), che restano fuori dal vizio revocatorio: - gli errori formatisi sulla base di un'assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico; - l'erronea comprensione del contenuto giuridico - concettuale delle difese e l'inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti; - l'errato apprezzamento di un motivo di ricorso, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto; 6.è stato, in sintesi, affermato che è esperibile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.
S.U. n. 31032/2019, cit.); 7.nel caso di specie, non è predicabile l'errore di fatto nei termini sopra evidenziati e, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile; 8.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
9. l’inammissibilità dell’impugnazione determina il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidate in € 4.800 per compensi professionali, € 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst