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Sentenza — n. 22495/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 22495/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 12050-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO PROIA, CARLO MIRABILE; - ricorrente principale - contro Oggetto LICENZIAMENTO DIRIGENTE R.G.N. 12050/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU TRONCHIN GIAMPAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato INNOCENZO MEGALI; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza non definitiva n. 456/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 996/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c, art. 7 legge n. 300/1970, art. 2119 c.c; Sentenza — n. 22495/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 10.Il ricorso incidentale, espressamente proposto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso, e a condizione di tale ac- coglimento, rimane dunque assorbito.11.Parte ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza. 12.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricor- rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente trasferimento di funzione responsabilità del funzionario finzione di notifica postale ricorso del personale revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
3, c.p.c.,violazione e falsa applica- zione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’onere della prova del fatto giustificativo delle condotte ascritte, spettante, nella prospettazione della società, al dirigente licenziato.
art. 7 legge n. 300/1970
3.Il controricorrente, nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso, e a condizione di tale accoglimento, ha dedotto in via incidentale, con il primo motivo, violazione e falsa applica- zione dell'art. 7 legge n. 300/1970 (art.
art. 2119 c.c
6.Questa Corte ha precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 12050-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO PROIA, CARLO MIRABILE; - ricorrente principale - contro Oggetto LICENZIAMENTO DIRIGENTE R.G.N. 12050/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU TRONCHIN GIAMPAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato INNOCENZO MEGALI; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza non definitiva n. 456/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 996/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI per delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA; udito l'Avvocato INNOCENZO MEGALI. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza non defi- nitiva qui impugnata, in parziale riforma di sentenza del Tri- bunale di Treviso, confermava l’illegittimità del licenziamento senza preavviso per ragioni disciplinari comunicato da Poste Italiane a Giampaolo Tronchin, dipendente dal 1985, dirigente dal 2010, e per l’effetto accertava il diritto del medesimo al pagamento dell’indennità di mancato preavviso pari a 12 mensilità e dell’indennità supplementare nella misura di 24 mensilità, rimettendo con separata ordinanza la causa in istruttoria ai fini della determinazione del quantum (la por- zione di giudizio relativa alla quantificazione del credito risulta dagli atti definita con sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 551/2021). 2.Per quanto rileva in questa sede, la sentenza impugnata ha proceduto a compiuta e articolata ricostruzione della vi- cenda processuale innanzi al Tribunale di Treviso, nonché della vicenda oggetto di contestazione disciplinare (in un contesto riguardante oltre 1000 dipendenti), collegata a controlli (e possibile alterazione degli stessi) sulla certificazione della qualità del servizio di recapito che sarebbe stata alterata; ha ritenuto la contestazione disciplinare non generica, ma, esa- minata specificamente, in relazione ai rispettivi motivi di ap- pello principale e incidentale, la posizione del dirigente coin- volto, è pervenuta ad escludere la prova della consapevolezza da parte del medesimo dell'esistenza di un sistema volto a identificare i soggetti deputati ai controlli anche mediante l'in- tercettazione delle lettere test, così come del suo personale contributo a creare tale sistema illecito; ha altresì ritenuto che l'utilizzo della presunzione da parte della datrice di lavoro per sostenere la colpevolezza del dirigente licenziato non aveva assunto i caratteri di precisione, gravità e concordanza neces- sari al fine di consentire provato l'addebito; ha escluso in concreto la qualità di pseudo-dirigente sostenuta dall’interes- sato nei precedenti gradi di giudizio (ma non più in questa sede); confermando l'illegittimità del licenziamento, ha appli- cato la tutela risarcitoria collegata alla posizione dirigenziale ed all’assenza tanto di giusta causa quanto di giustificatezza del recesso, corrispondente, appunto, al diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità supple- mentare.

3. La società chiede la cassazione della sentenza impu- gnata con 2 motivi; resiste controparte con controricorso, pro- ponendo altresì ricorso incidentale condizionato con 2 motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria; in sede di di- scussione il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la società deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 1175, 1375, 2104, 2105 c.c., 115 c.p.c., in relazione all’affermazione della Corte d’Appello secondo cui le condotte oggetto di contestazione disciplinare non sarebbero tali da configurare una giusta causa di licenzia- mento; sostiene la falsa applicazione delle norme indicate nella qualificazione della fattispecie sottoposta ad esame e, in particolare, nel giudizio espresso in merito all’incidenza di quelle condotte sulla persistenza del vincolo fiduciario, tenuto conto del ruolo dirigenziale ricoperto dal resistente. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applica- zione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’onere della prova del fatto giustificativo delle condotte ascritte, spettante, nella prospettazione della società, al dirigente licenziato. 3.Il controricorrente, nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso, e a condizione di tale accoglimento, ha dedotto in via incidentale, con il primo motivo, violazione e falsa applica- zione dell'art. 7 legge n. 300/1970 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in punto ritenuta tempestività della contestazione di- sciplinare; con il secondo motivo, violazione e falsa applica- zione degli artt. 4 e 7 legge n. 300/1970 e 11, 13 d. lgs. n. 196/2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), deducendo ille- gittimità e inutilizzabilità dei dati acquisiti attraverso la posta aziendale in uso ai dipendenti, in assenza di regolamento o documento informativo atto a disciplinare l’utilizzo della posta elettronica sul luogo di lavoro. 4.Il primo motivo del ricorso principale non è ammissibile. 5.Non è consentita in sede di legittimità la (sollecitazione di una) rivisitazione del merito della controversia.

La valuta- zione delle emergenze probatorie e la scelta, tra le varie risul- tanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motiva- zione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria deci- sione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convin- cimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo ele- mento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003); infatti, il giudizio di legittimità non è un giu- dizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass.20814/2018, S.U. n. 34476/2019). 6.Questa Corte ha precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. ela- stica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell’individua- zione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valu- tazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esi- stenti nella realtà sociale (Cass. n.13534/2019; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 14777/2021); occorre, pertanto, distin- guere tra l'integrazione a livello generale e astratto della suin- dicata clausola elastica, che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, e l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, in or- dine alle connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro ricondu- cibilità,in termini positivi o negativi, all'ipotesi normativa; ne deriva che il sindacato di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei li- miti che il legislatore gli ha posto, attribuendo al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento; ne consegue che questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento di concetti giuridici indeter- minati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (Cass. n. 13534/2019 cit., in motivazione, e giurisprudenza ivi richiamata;

Cass. n. 88/2023). 7.Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto in concreto carente la prova della consapevolezza da parte del dirigente della stessa esistenza del sistema di alterazione dei controlli di qualità del servizio e del suo personale contributo.Non è perciò centrato il riferimento al precedente esaminato da Cass. n. 34456/2019, in cui, secondo la società ricorrente, le stesse condotte attribuite all’odierno controricorrente sa- rebbero state ritenute idonee ad integrare il requisito della giusta causa con riferimento a un licenziamento intimato ad altro dipendente di Poste Italiane; non vi, è infatti, identità di presupposti fattuali e di valutazione di responsabilità indivi- duali, e quindi il motivo di ricorso in realtà non critical'inte- grazione a livello generale e astratto della clausola elastica, ma la sua applicazione in concreto ed in fatto, riservata, come detto, al giudice di merito. 8.Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo. 9.Affermando che l’onere della prova del fatto giustifica- tivo delle condotte ascritte spettasse al dirigente, la società ricorrente dà per presupposto che tali condotte siano state accertate e qualificate di illiceità.

Ma tale presupposto non è presente nella sentenza impugnata che, al contrario, ha qua- lificato la deduzione di sussistenza dell’addebito e di sua illi- ceità tratta dalla società in termini di presunzione priva dei caratteri di precisione, gravità e concordanza necessari per fondarne la valenza probatoria. Nuovamente, perciò la cen- sura riguarda il governo delle prove, spettante ai giudici di merito, non essendo il giudizio di Cassazione (come già sopra rilevato) strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ri- discutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 10.Il ricorso incidentale, espressamente proposto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso, e a condizione di tale ac- coglimento, rimane dunque assorbito.11.Parte ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza. 12.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricor- rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ul- teriore im