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Ordinanza — n. 22419/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows public employee's claim for salary allowance regarding health insurance value but rejects production bonus and risk allowance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22419/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Ministry's appeal against a labor court judgment regarding a public employee's salary allowance. While the Ministry argued that certain variable pay components like production bonuses and risk allowances ceased to apply upon transfer, the court found the health insurance value should be included to prevent economic disadvantage. Consequently, the lower court's decision was quashed only on the health insurance point, with the original ruling confirmed for the remaining salary components.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 36 D.L. 98/2011; The court holds that when a public employee is transferred, the 'assegno ad personam' must include the value of the health insurance premium paid by the former employer to avoid reformatio in peius, but excludes variable bonuses like production premiums if they are logically conditioned on the specific insurance policy.

Parole chiave

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public employee transfer assegno ad personam health insurance value production bonus allowance risk allowance inclusion reformatio in peius labor law cassation adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , « in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione de ll’ ar t .
Art. 36 del decreto legge n. 98 del 2011
addetta all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA), venne trasferita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n.
Art. 3 Cost.
98/2011 e dell’art. 3 Cost. » .
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Accolto parzialmente i l ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale accoglimento, la decisione della causa nel merito non richiede ulteriori accertamenti di fatto, sicché può provvedervi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che la parziale fondatezza de l ricors o e, prima ancora, il fatto che ricorrente è un’amministrazione dello Stato rend ono inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 3 Cost
98/2011 e dell’art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16636/2012
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34528/2018 R.G. proposto da MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro Silvia SAGRINI,domiciliata in R oma , lungotevere Flaminio n. 26, presso lo studio dell’avv. Rosario STEFANO , che l a rappresentae difend e -controricorrente – avverso la s entenza n. 447 /201 8 de lla Corte d’Appello di Bolognadepositata il 31/5/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.FATTI DI CAUSA L’attuale controricorrente, già dipendente di ANASS.p.A. addetta all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA), venne trasferita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11, comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 .

La legge che ha disposto il trasferimento prevede che « Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» . Inoltre, « Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». La lavoratr ic e convenne in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantificazione dell’assegno ad personam, anche di alcune voci, previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero, e in particolare : premio di produzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria.

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda con riferimento a lle voci sopra indicate , condannando il Ministero a pagare l’assegno ad personam nella misura da rideterminarein base a quanto accertato. Il Ministero appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Bologna, che respinse l’impugnazione.Contro la sentenza della corte territoriale il Ministero ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o . La lavoratrice si è difes a con controricorso , depositando altresì memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , « in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione de ll’ ar t . 36 del decreto leggen. 98/2011 e dell’art. 3 Cost. » . 1.1.Il ricorrente osserva che il CCNL ANAS 2002/2005, in particolare l’art. 77, inserisce « premio di produzione » e «indennità di rischio» tra le voci della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa». Rileva che «la componente della produttività è per sua natura cangiante nel tempo e va misurata a posteriori», essendo tra l’altro remunerata, per i dipendenti del Ministero, attraverso un appositofondo.

Quanto al premio per l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa, il ricorrente rileva l ’ingiustificat a disparità di trattamento e l’irrazionale duplicazione di benefici che si determinerebbe cumula ndo l’obbligo del datore di lavoro di pagare il relativo costo con la possibilità di fruire dei servizi della Cassa di Previdenza ed Assistenza istituita presso il Ministero. 2.Il motivo è solo parzialmente fondato . 2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011 prescrive di riconoscere ai dipendenti transitati da AN AS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al lor o inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio»goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative».

Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavor o si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratt i collettividel « comparto Ministeri e dell ’ Area I della dirigenza » , come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge. Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del Contratto Collettivo Nazionale ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci d el trattamento economico venivano erogate. 2.2.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: « La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege, del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso ANAS S.p.A.» e che « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Ca ss. n. 35690/2021; conf. Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021). 2.3.

A tale impostazione si intende qui dare continuità, dal che consegue che è senz’altro pertinente il riferimento all’art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005 che, nell’individuare la struttura della retribuzione, distingue le voci di « retribuzione fissa» da quelle di « retribuzione variabile », inserendo tra queste ultime « premio di produzione » e « indennità di rischio».Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, « evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021) .

L ’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporre che il trattamento economicoche il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative». Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, proprio le voci del trattamento accessorio, le quali non necess ariamente dipend ono d al conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative».

In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, sottolineando che « il Ministero appellante nulla ha dedotto a contestazione, non astratta, del carattere fisso e continuativo delle predette voci retributive, predeterminate come da contratto di lavoro», anche aggiungendo che tale «carattere … è comprovato dalla risposta, conforme alla prospettazione della lavoratrice, resa da ANAS a richiesta dello stesso Ministero… e dalle buste paga della lavoratrice». In sostanza, la corte territoriale ha preso atto di un costante comportamento datoriale conforme al contenuto delle specifiche clausole del contratto collettivo (artt. 88 e 91 ) , che anche per il premio di produzione, «a dispetto del nome», prevedono un pagamento « in via continuativa, in forma standard e senza previsione di obiettivi di risultato».Né ciò può porre un problema di ingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti ANAS S.p.A. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata tramite un apposito fondo .

Infatti, le differenti modalità di formazione de i rispettivi trattament i economic i complessiv i sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applica vano , fino al trasferimento dei dipendenti ANASS.p.A., diverse discipline contrattuali. Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dalla corte d’appello alle singole clausole del CCNL è coerente con il loro contenuto testuale e che , del resto, nulla di specifico ha obiettatoin proposito il Ministero. In definitiva, la sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della lavoratr ic e all’inserimento nel calcolo dell’assegno ad personam delle voci del trattamento economico denominate « premio di produzione»e « indennità di rischio ». 2.4.

Discorso diverso deve essere fatto, invece, per quanto riguarda il valore corrispondente al costo della polizza assicurativa sanitaria stipulata dal datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti. In questo caso, con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, i l versamento del premio da parte d i ANAS S.p.A. non ha più ragion d’essere, data la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall’analogo beneficio di cui la lavoratr ic e può godere per il futuro , in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza.

Non si tratta qui ndi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo( sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall’altro lato, di riconoscere che il mantenimento al la lavorat rice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la funzione tipica dell’assegno ad personam , che è quella di evitare la reformatio in pei us del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento.

Il ricorso, solo su questo specifico punto, merita, pertanto, di essere accolto.

3. Accolto parzialmente i l ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale accoglimento, la decisione della causa nel merito non richiede ulteriori accertamenti di fatto, sicché può provvedervi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , c.p.c. , rigetta ndo la domanda de l l a lavorat rice su l valore dell’assic urazione sanitaria e confermando l’accoglimento della domanda medesima per il resto.

4. In considerazione della soccombenza nettamente prevalente del Ministero le spese dell’intero processo vanno regolate nei termini seguenti: le spese del primo e del secondo grado vengono poste a carico del Ministero e liquidate nella stessa misura già determinata in sede di merito; le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate per un quarto, con condanna del Ministero al pagamento dei restanti tre quarti, quotache si liquida in dispositivo.

5. Si dà atto che la parziale fondatezza de l ricors o e, prima ancora, il fatto che ricorrente è un’amministrazione dello Stato rend ono inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte:accoglie ilricorso limitatamente alla inclusione del va lore dell’assicurazione sanitaria; cassa la sentenza impugnata in relazione a tale accoglimento e, decidendo nel merito , rigetta la domanda del la lavorat rice limitatamente al valore dell’assicurazione sanitaria, confermando l’accoglimento della sua domanda nel resto; condanna il Ministeroalle spese del primo e del secondo grado, liquidate nella stessa misura già determinata in sede di merito; compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità e condanna il Ministero al pagamento dei restanti tre quarti, quota