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Ordinanza — n. 22417/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against fixed-term contract dismissal, upholding lower court's application of specific compensation criteria for local education authorities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the municipality's appeal regarding the dismissal of a teacher based on fixed-term contracts. The lower court found the contracts lacked valid justifications and applied specific compensation parameters for local education entities rather than general public administration rules. The supreme court rejected the appeal because the contracts predated a 2013 legislative change and the compensation calculation correctly considered the size of the administration and the repetition of the hiring.

Regesto Legislator

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Art. 10, co. 4-bis d.lgs. 368/2001; Art. 32, co. 5 L. 183/2010: The derogation for fixed-term contracts in local schools does not apply to contracts concluded before September 1, 2013, and compensation must be calculated based on the specific size of the local administration and the repetition of the hiring.

Parole chiave

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fixed-term contracts local education authorities compensation criteria repetition of hiring administrative size legislative change 2013 dismissal appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 10, co. 4-bis d.lgs. 368/2001
il primo motivo è rubricato come vizio di violazione e\o falsa applicazione dell’art. 10, co.
Art. 32, co. 5 L. 183/2010
300/1970 utilizzati dal primo giudice, di quelli di cui all’art. 32, co.
Art. 8 L. 604/1966
1223, 2697 c.c., dell’art. 8 L. 604/1966, dell’art.
Art. 1223 c.c.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 novembre 2021, n. 35369
4-bisd l.gs 368/2001; 1.1 il motivo è infondato; 1.2 Cass. 18 novembre 2021, n. 35369 ha precisato, con orientamento qui pienamente condiviso, che il d.lgs.
Cass. 24 giugno 2000, n. 1249
Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5072

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Testo completo

quidazione della reiterazione delle violazioni e delle dimensioni datoriali; la Corte territoriale riteneva fondato l’accertamento del Tribunale in ordine all’assenza o genericità delle causali giustificative del lavoro a termine apposte sui contratti intercorsi tra le parti, con particolare riferimento ai contratti del 31.8.2009 e del 1.9.2010 e soltanto rimodulava l’importo risarcitorio facendo applicazione, in luogo dei parametri di cui all’art. 18 L. 300/1970 utilizzati dal primo giudice, di quelli di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010;

2. il Comune di Grosseto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della lavoratrice; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo è rubricato come vizio di violazione e\o falsa applicazione dell’art. 10, co. 4-bis del d.lgs. 368/2001 (art. 360 n.3 c.p.c.) e con esso si afferma che avrebbe dovuto trovare applicazione la deroga di cui all’art. 10 co. 4-bisd l.gs 368/2001; 1.1 il motivo è infondato; 1.2 Cass. 18 novembre 2021, n. 35369 ha precisato, con orientamento qui pienamente condiviso, che il d.lgs. n. 297/1994, richiamato dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, quanto al reclutamento, si riferisce alle scuole statali ed al personale incluso nei ruoli (statali e provinciali) di cui agli artt. 398 e 543, così come al solo personale statale è applicabile la disciplina dettata per il conferimento delle supplenze, annuali e temporanee, dalla legge n. 124/1999; parimenti, secondo il citato arresto, non è estensibile alla scuola comunale – in quanto dettato in riferimento alle scuole statali - l'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, che ha aggiunto nell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 il comma 4 bis secondo cui «Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presentedecreto”; l'inapplicabilità della disposizione è indirettamente poi confermata dall'art. 4 comma 11 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell'art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che «All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico". 1.3 è solo a partire dal 1° settembre 2013, dunque, che il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali è stato svincolato dalle regole di cui al d.lgs. n. 368/2001, ma è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali; il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dal legislatore con il d.lgs. n. 75/2017 che ha inserito nell'art. 36 il comma 5 quinquies secondo cui «II presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali...”; pertanto, sino all'entrata in vigore della appena menzionata norma di esclusione, la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell’ente locale andava verificata tenendo conto dei principi enunciati neicommi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n. 80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili per ragioni temporanee e eccezionali; né vi è dubbio alcuno che, almeno fino al 1° settembre 2013, le causali giustificative fossero da indicare nelle assunzioni del personale delle strutture educative degli enti locali, secondo il d. lgs. 368/2001, art. 1, co. 2, nella formulazione applicabile ratione temporis ed in sé riferibile alla P.A. (v.

Cass. 24 giugno 2000, n. 1249), nei limiti in cui non vi sia incompatibilità con le norme speciali che la riguardano; i reiterati contratti su cui ha fondato la decisione la Corte territoriale, risalendo già al 2009 ed al 2010, sono anteriori non solo al 2017, ma anche al 1° settembre 2013 e pertanto, avendo la Corte di merito giudicato sulla base dei corretti parametri giuridici, il motivo va disatteso;

2. il secondo motivo adduce la violazione degli artt. 1223, 2697 c.c., dell’art. 8 L. 604/1966, dell’art. 36 d. lgs. 165/2001 e dell’art. 32 L. 183/2010, in relazione alla quantificazione dell’indennità risarcitoria in favore della ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene che sarebbe immotivata la liquidazione nel massimo, senza il minimo riferimento ai criteri indicati dagli artt. 32 e 8 citt.; il motivo è infondato; la Corte di merito, aderendo ai criteri più che consolidati fissati da Cass., S.U. 15 marzo 2016, n. 5072, ha fatto riferimento, nel determinare la misura dell’indennizzo, alle “dimensioni dell’amministrazione interessata” ed alla “reiterazione delle assunzioni a tempo determinato” effettivamente protrattesi per diversi anni; l’art. 32, co. 5, L. 183/2010, nel fissare un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, rinvia all’art 8 L. 604/1966, che richiama, quali criteri, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed il comportamento e alle condizioni delle parti; la Corte territoriale ha appunto valorizzato il criterio dimensionale e il perdurare dell’illegittima reiterazione e dunque un dato significativo del comportamento oggetto del contendere; va da sé il pieno assolvimento all’obbligo motivazionale, afferendo, la cernita tra i vari criteri, ad un profilo valutativo del merito insindacabile in sede di legittimità ove sviluppato secondo modalità tutt’altro che implausibili, come è nella specie, per quanto appena detto;

3. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un