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Ordinanza — n. 22412/2023 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal for workers regarding super-minimum absorption, ruling tacit conduct can modify clear contractual terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22412/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision dismissing workers' claims that a 'super-minimum' was not absorbed into their salaries. The workers argued that their failure to absorb the amount over two contract renewals constituted tacit conduct modifying the original agreement, whereas the appellate court had ruled that the clear individual clauses prohibiting absorption excluded such modification. The court held that the lower court erred by rigidly applying literal interpretation and failing to recognize that subsequent conduct can alter the initial will when contractual terms allow for it.

Regesto Legislator

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Art. 1362, second comma, c.c.; Art. 1364, c.c.: The court established that subsequent conduct by the parties can modify the initial will of a contract, even against clear literal terms, provided the modification aligns with the ordinary rules of interpretation and the parties' intent.

Parole chiave

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tacit modification of contract subsequent conduct of parties super-minimum absorption interpretation of contracts modification of initial will riduzione delle prestazioni metodo del minimo esistenziale con ripartizione dell'eccedenza assunzione di un'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 1362, second comma, c.c.
3 e 4) che «il Tribunale ha valutato la sussistenza di un comportamento concludente delle parti - ex art. 1362, secondo comma, c.c.
Art. 1364, c.c.
artt. 1325 c.c
Considerato che: con il primo motivoi ricorrenti - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., 1327 c.c., 1362 c.c.
artt. 1362 c.c
1362, comma 2, c.c., concernente la valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto; con il secondo motivo - den unciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c.
artt. 1173 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29688-2018 proposto da: AGOSTINI STEFANIA, ARGENTINO STORINO CARLO, BRUNO CLAUDIA, BRUSSELES DANIELE, CAPOLONGO ANTONELLA, CERRONI PATRIZIA, GUNNELLA CLAUDIA, LIMONGELLI PAOLO, MARRONE CAMILLO, MESTICHELLA NATALE, MILITO ANDREA, MUNICCHI FRANCESCA, NOBILE MARIA LUIGIA, PAGANO MASSIMO, PALLADINO PAOLO, PRANDO DANIELA, SAMA' SIMONE, SANTILLI MASSIMILIANO, TUCCI FRANCESCA, TURZIANI SANDRO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; - ricorrenti - Oggetto R.G.N. 29688/2018 Cron.

Rep. Ud. 22/06/2023 CC contro FIDEURAM VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1177/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 218/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, è stato respinto il ricorso dei lavoratori indicati in epigrafe volto alla declaratoria di illegittimità dell’assorbimento, a seguito dell’aumento della retribuzione tabellare, con decorrenza dal maggio 2012, del “superminimo” ai medesimi accordato - “quale segno di riconoscimento del contributo da Lei apportato al raggiungimento degli obiettivi aziendali” o “a seguito di una positiva valutazione delle Sue prestazioni” o, ancora, all’atto dell’assunzione - in varie epoche, nonché , conseguentemente, alla statuizione di condanna del la società datrice al pagamento, in favore di ciascuno, di quanto trattenuto dalla predetta data; a sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato, in sostanza, che il “superminimo” era stato qualificato “assorbibile” nelle lettere di attribuzione a i singoli lavoratori, sicché il giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione dei canoni interpretativi, poiché la chiara ed inequivoca pattuizione individuale di “assorbibilità” del superminimo stesso escludeva la possibilità di attribuire al comportamento successivo delle parti una valenza modificativa del suo contenuto, tenuto conto delprincipio del “gradualismo” in ordine ai criteri di interpretazione del contratto, in applicazione del quale può farsi ricorso ai criteri sussidiari solo qualora non risultino appaganti quelli di cui agli artt. 1362-1365 c.c.; né il ripetuto mancato assorbimento poteva integrare un uso aziendale, in difetto di un intento negoziale di regolare anche per il futuro l’attribuzione della voce retributiva, a fronte del chiaro contenuto delle pattuizioni disciplinanti la “assorbibilità” del superminimo, il quale non poteva in concreto ritenersi attribuito per finalità meritocratica, bensì in virtù di generici apprezzamenti, pur positivi, nei confronti dei lavoratori; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i predetti lavoratori, affidato a tr e motivi, illustrati - quanto ai ricorrenti Claudia Gunnella, Camillo Marrone, Natale Mestichella, Andrea Milito, Massimo Pagano, Paolo Palladino, Daniela Prando e Sandro Turziani - con memoria; la “FIDEURAM VITA S.p.A.” ha resistito con controricorsoe ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivoi ricorrenti - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., 1327 c.c., 1362 c.c. e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si d olgono che il giudice di appello abbia ritenuto legittima la revoca dei superminimi effettuata dalla società, considerando dirimente, ai fini del decidere, il tenore letterale delle note con cui gli emolumenti controversi erano stati riconosciuti ai dipendenti nel corso del rapporto di lavoro, omettendo di considerare che il concetto di comportamento concludente non doveva rilevare, nel caso di specie, come mero canone ermeneutico sussidiario, ma era immediatamente apprezzabile sul piano negoziale, come espressione di una volontà modificativa dell’iniziale assetto di interessi voluto dal datore di lavoro; lamentano, poi, che, in ogni caso, il dato letterale delle predette note era, contrariamente a quanto affermato dal predetto giudice, ambiguo, poiché l’assorbibilità dei superminimi e il loro riconoscimento su base meritocratica erano logicamente e giuridicamente inconciliabili, sicché ciò avrebbe dovuto indurre a ricorrere al canone di cui al citato art. 1362, comma 2, c.c., concernente la valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto; con il secondo motivo - den unciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il predetto giudice abbia ritenuto che il superminimo non fosse stato riconosciuto ai lavoratori per ragioni meritocratiche, diversamente da quanto inequivocabilmente risultava dalle più volte richiamate note, per di più in difetto di una prova contraria da fornirsi dal datore, e non dal lavoratore, come invece affermato dalla predetta Corte (nel seguente passaggio motivazionale:

«né, al riguardo, gli originari ricorrenti avevano dedotto specifiche circostanze istruttorie idonee a dimostrare l’effettiva specialità dei compensi rispetto a quelli riconosciuti ad altri colleghi e la loro stretta connessione causale con particolari meriti o qualità della prestazione professionale in concreto loro affidata»); con il terzo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 c.c., 1340 c.c. e 1374 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentanoche la Corte territorialeabbia escluso l’esistenza di una prassi aziendale.

Ritenuto che: va in primo luogo dichiarata l’estinzione del giudizio promosso da Stefania Agostini, Carlo Storino Argentino , Claudia Bruno, Daniele Brusseles , Antonella Capolongo, Patrizia Cerroni, Paolo Limongelli , Francesca Municchi , Maria LuigiaNobile, Simone Samà , Massimiliano Santilli e Francesca Tucci, essendo stati depositati atti di rinunzia al ricorso notificati alla società e da quest’ultima accettati, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese di lite; quanto agli altri otto ricorrenti va precisato che il primo motivo - contrariamente a quanto affermato nel controricorso, sul rilievo della novità della censura - è ammissibile; in ricorso, infatti, è evidenziato:

a) che (cfr. p. 16, in fondo) nel giudizio di primo grado i ricorrenti ebbero a precisare che il diritto all’emolumento controverso poteva trovare la propria fonte anche nel comportamento concludente delle parti;

b) che (cfr. p. 18, primo periodo) il primo giudice ebbe ad affermare che la volontà inizialmente manifestata era stata «superata dalla volontà successiva delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo al rapporto un nuovo assetto negoziale»;

c) che (cfr. p. 19, parte in neretto) nella memoria di costituzione con appello incidentale i ricorrenti ebbero a precisare che “come già riconosciuto dal G.L. con la sentenza impugnata, può ritenersi che il diritto all’emolumento trovi la propria fonte nel comportamento concludente delle parti (del datore che ha proceduto ad erogare l’attribuzione patrimoniale al lavoratore e di quest’ultimo che l’ha costantemente accettata). Tale argomento è stato dedotto chiaramente e in alternativa all’istituto dell’uso aziendale per cui non sussiste in radice il dedotto vizio di ultrapetizione”; nella impugnata sentenza è al riguardo affermato (cfr. pp. 3 e 4) che «il Tribunale ha valutato la sussistenza di un comportamento concludente delle parti - ex art. 1362, secondo comma, c.c. - nel senso del non riassorbimento dell’attribuzione, desumibile dalla circostanza che il superminimo non era stato riassorbito, nonostante il decorso del tempo ed i due rinnovi contrattuali intervenuti nel 2003 e nel 2007»; la Corte d’Appello ha sottolineato che il Tribunale aveva ritenuto, in particolare, che tale comportamento successivo aveva modificato la volontà iniziale, conferendo al rapporto un nuovo assetto negoziale, ma ha aggiunto che, con tale statuizione, il giudice di prime cure non aveva correttamente applicato i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, a fronte dell’esistenza di una chiara ed inequivoca pattuizione individuale di “assorbibilità” del superminimo (quanto alla sua formulazione), che escludeva la possibilità di attribuire - nel caso di specie - al comportamento successivo delle parti una valenza modificativa del suo contenuto; pertanto, il profilo della valenza modificativa dell’originario consenso ad opera del comportamento successivo delle parti è stato dedotto ed esaminato in tutti i gradi del giudizio; ciò posto, il motivo è, sul punto, fondato, poiché il giudice del gravame, nel pervenire alla decisione della controversia, ha violato la regola secondo cui la modifica della pattuizione negozialepuò di norma avvenire per fatti concludenti (nella specie, la mancata assorbibilità del superminimo in occasione di due rinnovi contrattuali); infatti, il predetto giudice ha ritenuto che la volontà iniziale del datore, in quantochiara, avuto riguardo al dato meramente letterale delle più volte richiamate note, non potesseessere più modificata tacitamente; e, in tal modo, ha applica to alla fattispecie i principi dettati in tema di interpretazione dei contratti per negare - erroneamente - che la volontà in questione potesse variare in virtù di una autonoma condotta successiva, finendo , per di più, per rendere non operativigli ordinari canoni interpretativi nella valutazione della predettacondotta; accolto il primo motivo (con assorbimento del secondo e del terzo), la sentenza, con riguardo agli otto ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso,va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM dichiara l’estinzione del giudizio promosso da Stefania Agostini, Carlo Argentino Storino, Claudia Bruno, Daniele Brusseles, Antonella Capolongo, Patrizia Cerroni, Paolo Limongelli, Francesca Municchi , Luigia Maria Nobile, Simone Samà, Massimiliano Santillie Francesca Tucci; per gli altri otto ricorrenti, accoglie il primo motivo (assorbiti il secondo e il terzo), cassa la sentenza impugnata e rinv