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Decreto — n. 22157/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22157/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22157/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4640/2023R.G. proposto da: PAOLO GIUNTA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Bongiorno (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro ITALY EMERGENZA Cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Costa (indirizzo pec: ) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 446/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alcontroricorrente in data 24.4.2023 e al ricorrente in data 9.6.2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22157/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 4640/2023R.G. proposto da: PAOLO GIUNTA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Bongiorno (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro ITALY EMERGENZA Cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Costa (indirizzo pec: ) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 446/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alcontroricorrente in data 24.4.2023 e al ricorrente in data 9.6.2023.

Parole chiave

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spese di procedura procedura contenziosa civile prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria fine del processo liquidazione degli onorari difensivi titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
446/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4640/2023R.G. proposto da: PAOLO GIUNTA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Bongiorno (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro ITALY EMERGENZA Cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Costa (indirizzo pec: ) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 446/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alcontroricorrente in data 24.4.2023 e al ricorrente in data 9.6.2023.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in