Ordinanza — n. 22139/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30415/2021 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro APICELLA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI che l a rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati ELENA POLI eSILVIA INGEGNERI; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 726/2021 , depositata i l 04/06/2021, R.G.N. 95/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22139/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a sei motivi ai quali ha opposto difese con controricorso Concetta Apicella. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 29 marzo2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori della controricorrente costituita nel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30415/2021 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro APICELLA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI che l a rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati ELENA POLI eSILVIA INGEGNERI; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 726/2021 , depositata i l 04/06/2021, R.G.N. 95/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott.
FABRIZIA GARRI . RILEVATO CHE La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da IBM Italia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Concetta Apicella per il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio della lavoratrice successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da IBM Italia s.p.a.a Modis Italia s.p.a.. Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosse obbliga to a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a sei motivi ai quali ha opposto difese con controricorso Concetta Apicella. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 29 marzo2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori della controricorrente costituita nel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare.
P.Q.M.
La Corte dichiara es