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Ordinanza — n. 22137/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22137/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22137/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23042/2021 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro REMEDIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA n. 2, presso lo studio de gli avvocat i RICCARDO FARANDA , PASQUALE MARIA CRUPI e SALVATORE DELL'ALPI che l o rappresenta no e difend ono anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 374/2021 , depositata il10/03/2021, R.G.N. 789/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22137/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a cinque motivi a i quali ha opposto difese con controricorso Maurizio Remediani. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 3 maggio 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.

Parole chiave

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retribuzione non pagata restituzione delle prestazioni restituzione dell'indennità per lavoro ridotto capacità lavorativa residua obbligo di cessione del reddito retrocessione di credito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23042/2021 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro REMEDIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA n. 2, presso lo studio de gli avvocat i RICCARDO FARANDA , PASQUALE MARIA CRUPI e SALVATORE DELL'ALPI che l o rappresenta no e difend ono anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 374/2021 , depositata il10/03/2021, R.G.N. 789/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da IBMItalia s.p.a. avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.258,24 per retribuzioni maturate nel periodo 26.3.2018-31.7.2019 da Maurizio Remediani in forza della sentenza del Tribunale di Roma del 26.3.2018 n. 2389 che aveva accertato l’illegittimità della cessione di ramo di azienda da IBM Italia s.p.a. a Modis Italia s.p.a.. Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosse obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a cinque motivi a i quali ha opposto difese con controricorso Maurizio Remediani. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 3 maggio 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.

Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare.

P.Q.M.

La Corte dich