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Decreto — n. 22134/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22134/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22134/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24008/2022 R.G. proposto da: ALESSANDRO GIULIO CUCINIELLO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Beatrice (BTR GNN 73H08 A783Y) e Fabio Palummo (PLMFBA74E14A783F) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENZA S.p.a., in persona del legale rappresentante, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Scognamiglio (SCGCLD62B0O1F839Z), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2039/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 7.6.2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22134/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 24008/2022 R.G. proposto da: ALESSANDRO GIULIO CUCINIELLO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Beatrice (BTR GNN 73H08 A783Y) e Fabio Palummo (PLMFBA74E14A783F) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENZA S.p.a., in persona del legale rappresentante, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Scognamiglio (SCGCLD62B0O1F839Z), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2039/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 7.6.2023.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di procedura recupero delle spese esecutive errore di calcolo spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2039/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24008/2022 R.G. proposto da: ALESSANDRO GIULIO CUCINIELLO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Beatrice (BTR GNN 73H08 A783Y) e Fabio Palummo (PLMFBA74E14A783F) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENZA S.p.a., in persona del legale rappresentante, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Scognamiglio (SCGCLD62B0O1F839Z), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2039/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 7.6.2023.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i