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Ordinanza — n. 22133/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22133/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22133/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4457/2021 R.G. proposto da : IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V IA LE DELLE MILIZIE , n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA STANCHI, FRANCESCO PEDRONI, MICHELA MARTINIe LUCA DAFFRA; -ricorrente- contro RIAUDI PAOLO ALDO, RICCARDI DANILO, VIOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,PIAZZA ANTONIO MANCINI, n. 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BONINO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 251/2020,pubblicata i l 07/08/2020 , R.G.N. 592/2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22133/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE 1. dal la documentazione prodott a in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite con conciliazioni in sede sindacale ; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata(cfr.

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto abbandono del posto di lavoro contratto in materia informatica rinuncia a pretese di salario mancato rinnovo del contratto disdetta per rappresaglia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4457/2021 R.G. proposto da : IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V IA LE DELLE MILIZIE , n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA STANCHI, FRANCESCO PEDRONI, MICHELA MARTINIe LUCA DAFFRA; -ricorrente- contro RIAUDI PAOLO ALDO, RICCARDI DANILO, VIOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,PIAZZA ANTONIO MANCINI, n. 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BONINO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 251/2020,pubblicata i l 07/08/2020 , R.G.N. 592/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello di IBM Italiaavverso la sentenza del Tribunale della stessa sede chedichiarato l’illegittimità della cessione di contratti di lavoro degli odierni controricorrenti da IBM Italia aMODIS Italia, dichiarato la continuità giuridica dei predetti contratti di lavoro in capo a IBM Italia successivamente al 31/12/2015, condannato IBM Italia all’effettivo ripristino dei rapporti di lavoro con mansioni corrispondenti o equivalenti; 2.per la cassazione di tale sentenza con riguardo alla sola posizione di Danilo Riccardi (dato atto che gli altri due lavoratori ave vano nel frattempo definito la controversia con sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale) ha proposto ricorso la società con 4 motivi, cui ha resistito con controricorso illa voratore ; 3.in prossimità dell'adunanza la società ha depositato documentazione attestante rinuncia al ricorso anche nei confronti di Danilo Riccardi, dal medesimoaccettata;

CONSIDERATO CHE 1. dal la documentazione prodott a in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite con conciliazioni in sede sindacale ; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata(cfr.

Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);

2. le parti hanno regola to le spese nei rispettivi verbali di conciliazione, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa;

3. ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spe