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Decreto — n. 22127/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22127/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22127/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27491/2022R.G. proposto da: CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO, in persona del legale rappresentante, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Alfano (LFNSVT70H08D086A) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ALTOMARE OSVALDO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Cecere (CCRSNN71E65C002Q) e Kristina Gentile (GNTKST79C71D086S) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente - nonché CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, in persona del legale rappresentante -intimato – avverso la SENTENZA n. 936/2022emessa da CORTE D'APPELLO di CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partil’1.6.2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22127/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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azione parziale condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario modalità di calcolo dell'ammenda ripetibili compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
936/2022emessa da CORTE D'APPELLO di CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27491/2022R.G. proposto da: CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO, in persona del legale rappresentante, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Alfano (LFNSVT70H08D086A) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ALTOMARE OSVALDO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Cecere (CCRSNN71E65C002Q) e Kristina Gentile (GNTKST79C71D086S) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente - nonché CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, in persona del legale rappresentante -intimato – avverso la SENTENZA n. 936/2022emessa da CORTE D'APPELLO di CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partil’1.6.2023.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d