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Decreto — n. 22106/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22106/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22106/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17637/2022R.G. proposto da: MARIA ANTONIA SERRAMI + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Mogavero (c.f. MGVPQL57H01C871B) e Marco Munacò (c.f. MNCMRC81M17G273J) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.a.,ENEL ITALIA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Provera (c.f. PRVVTR57T15M109H) e Paolo Zucchinali (c.f. ZCCPLA64T16L753I) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 1187/2021 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22-23.5.2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22106/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato cheè trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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confisca dei beni spese di esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento spossessamento conseguente al pignoramento pignoramento complementare recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1187/2021 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17637/2022R.G. proposto da: MARIA ANTONIA SERRAMI + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Mogavero (c.f. MGVPQL57H01C871B) e Marco Munacò (c.f. MNCMRC81M17G273J) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.a.,ENEL ITALIA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Provera (c.f. PRVVTR57T15M109H) e Paolo Zucchinali (c.f. ZCCPLA64T16L753I) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 1187/2021 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22-23.5.2023.

Considerato cheè trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna lepartiricorrenti al pagamento, in favore dell e part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso