Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22103/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22103/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22103/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24958/2022R.G. proposto da: ELIO DI MARCO+ ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Vizzini (c.f. VZZPTR67S09G273C) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.a., ENEL ITALIA S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA (GMMFNC69E21A345B) e IOLANDA GENTILE (GNTLND71P68H501M) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 238/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22.5.2023.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22103/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 24958/2022R.G. proposto da: ELIO DI MARCO+ ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Vizzini (c.f. VZZPTR67S09G273C) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.a., ENEL ITALIA S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA (GMMFNC69E21A345B) e IOLANDA GENTILE (GNTLND71P68H501M) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 238/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22.5.2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione anticipo delle spese condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario ripetibili spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
238/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24958/2022R.G. proposto da: ELIO DI MARCO+ ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Vizzini (c.f. VZZPTR67S09G273C) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.a., ENEL ITALIA S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA (GMMFNC69E21A345B) e IOLANDA GENTILE (GNTLND71P68H501M) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 238/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22.5.2023.

Considerato che è trascorso il termine di giorniquaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna lepartiricorrenti al pagamento, in favore dell e part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i