Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Claudio Gaeta, challenged a lower court judgment against ENEL S.p.A., while the opposing party, represented by Vittorio Provera and Paolo Zucchinali, had submitted a settlement offer. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11740/2022R.G. proposto da: COSTANTINO COVINO + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO GAETA (GTACLD65R04F839Z) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.A., e-distribuzione S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati VITTORIO PROVERA (PRVVTR57T15M109H) e PAOLO ZUCCHINALI (ZCCPLA64T16L753I) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.5080/2021 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22.5.2023.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Condanna lepartiricorrenti al pagamento, in favore dell e part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso