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Ordinanza — n. 22068/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a clerical error in an order regarding the rejection and acceptance of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22068/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a previous order concerning the disposition of appeal grounds. The original order incorrectly stated that the first two grounds were rejected and the third accepted, while the operative text and reasoning actually supported rejecting the first and third grounds while accepting the second. Relying on Article 391 bis of the Code of Civil Procedure, the Court mandated the correction to align the device with the established reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; When a court order contains a material error contradicting its reasoning or operative text, the court must correct the device to reflect the true intent established in the judgment.

Parole chiave

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material error correction clerical error remedy Code of Civil Procedure operative text alignment judicial reasoning consistency correzione di errore materiale procedure di ricorso motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., accertato l’errore materiale, va disposto che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.
art. 391 bis c.p
pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., accertato l’errore materiale, va disposto che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21213 del 2013
37198 del 2022, pubblicata il 20 dicembre 2022, vada corretto nei sensi di cui in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26922-2021 proposto da: ROSSI LUCIA MARGHERITA FRANCESCA, rappresentata e difesa da sè stessa, e dall'avvocato NICOLETTA MERCATI, domiciliata in ROMA, VIA CONCA D'ORO 206, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA MERCATI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 37198/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2022 R.G.N.26922/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N. 26922/2021 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC 1. con ordinanza n. 37198/2022 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione proposto da Rossi Lucia Margherita Francesca nei confronti dell’INPS, Istituto intimato, così disponendo: “Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”;

2. con istanza del 6 marzo 2023, la Rossi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto in detto provvedimento; CONSIDERATO CHE 1. effettivamente al punto 9 dell’ordinanza in oggetto si legge: «è invece fondato il secondo motivo di ricorso», argomentandosi poi le ragioni dell’accoglimento in corrispondenza al secondo mezzo di censura esposto nella premessa dell’ordinanza e concernente “il requisito dell’abitualità”; al punto 10 si legge: «pertanto, respinti il primo e il terzo motivo, va accolto il secondo motivo», in corrispondenza alla declaratoria di infondatezza contenuta, rispettivamente, al punto 4 e al punto 8 dell’ordinanza;

2. pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., accertato l’errore materiale, va disposto che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37198 del 2022, pubblicata il 20 dicembre 2022, vada corretto nei sensi di cui in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 37198/2022 il cui dispositivo deve intendersi «rigetta il primo e terzo motivo e accoglie il secondo» in luogo di «rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo», fermo il resto; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinan