Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22056/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings to examine constitutionality of INPS contribution sanctions for engineers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22056/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court suspended the proceedings regarding Luca Capuano's appeal against an INPS ruling requiring his mandatory contribution and sanctions. Capuano argued that the law exempting engineers from INPS registration when they pay to INARCASSA should also exempt them from civil sanctions for past omissions. The court found the statutory provision creating this exemption potentially unconstitutional because it fails to cover engineers who cannot join INARCASSA due to conflicting mandatory registrations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011: The Court declares the constitutionality of the provision exempting engineers and architects from civil contribution sanctions questionable where they cannot join INARCASSA due to mandatory dual registration requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
INPS contribution obligations civil contribution sanctions engineers professional registration INARCASSA dual registration constitutional exemption scope suspension of proceedings legislative interpretation suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
di applicare le norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse considerati; che, pertanto, questa Corte ha motivo di dubitare, in riferimento all’art. 3 Cost., dell a legittimità costituzionale dell’art.
Art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
98/2011, della rilevanza dell’affidamento insorto nei professionisti in relazione all ’ interpretazione restrittiva del disposto dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, che, secondo il giudice delle leggi, era stata fatta propria da questa Corte di legittimità con le sentenze nn.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv.
Art. 21, l. n. 6/1981
98/2011, cit., nella parte in cui non prevede cheanche gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l.
Art. 1, d.lgs. n. 103/1996
335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l.
art. 3 Cost
di applicare le norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse considerati; che, pertanto, questa Corte ha motivo di dubitare, in riferimento all’art. 3 Cost., dell a legittimità costituzionale dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 14069 del 2006, 3622 del 2007 e 13218 del 2008
Cass. nn. 9852 del 2002 e 2656 del 2015
c.c., la sussistenza di una lacuna nell’ordinamento che concerna la regolamentazione della fattispecie concreta sub iudice (così, tra le tante, Cass. nn. 9852 del 2002 e 2656 del 2015, nonché, da ult., Cass.
Cass. S.U. n. 38596 del 2021
Corte Cost. n. 238 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26314-2017 proposto da: CAPUANO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI (Studio CFS LEGAL), rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 673/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 554/2016;

Oggetto Contributi gestione separata R.G.N.26314/2017 Cron. Rep. Ud.14/06/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA’visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.6.2017, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo dell’Ing.

Luca Capuano di iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all’attività libero- professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente e, nel rigettare l’eccezione di prescrizione dei contributi dovuti, relativi all’anno 2009, ha dichiarato altresì dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva; che avverso tale pronuncia l’Ing. Luca Capuano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo di censura, con il quale ha variamente contestato la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 26.1.2023; che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; che, in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria, con cui, in relazione al pagamento delle sanzioni, ha invocato l’applicazione della sentenza n. 238 del 2022 della Corte costituzionale;CONSIDERATO IN DIRITTO che, con l’unico complesso motivo di censura, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 21, l. n. 6/1981, e 1, d.lgs. n. 103/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che egli dovesse iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, nonostante che per tale attività fosse tenuto a versare all’INARCASSA il contributo integrativo; che questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all ’ INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratiouniversalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022 e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018);che, con sentenza n. 238 del 2022, la Corte costituzionale, nel prendere atto che tale interpretazione del tessuto normativo è ormai assurta al rango di diritto vivente, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate al riguardo dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, per contrasto con gli artt. 3 (anche in riferimento all’art. 118, comma quarto), 23 (anche in riferimento all’art. 41), e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; che, nel richiamare sul punto argomentazioni già svolte nella sentenza n. 104 del 2022, la medesima Corte costituzionale non ha mancato di ricordare che i rilievi del giudice a quo, fondati sull’incertezza dell’interpretazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e sull’asserita imprevedibilità dell’orientamento giurisprudenziale maturato dopo Cass. n. 30344 del 2017, cit., pur non integrando, nella specie, una specifica questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, evocavano il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto –prima dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 – dai professionisti nell’interpretazione restrittiva della citata disposizione che era stata accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore della normainterpretativa, aggiungendo tuttavia che tale affidamento non rilevava nel giudizio a quo, concernendo esso “unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica” (così Corte cost. n. 238 del 2022, cit., § 7 del Considerato in diritto); che, come ricordato dianzi, nello storico di lite, la presente fattispecie concerne viceversa contributi dovuti per l ’ anno 2009, dunque relativi ad un periodo anteriore all ’ entrata in vigore della norma interpretativa; che, con riguardo alla categoria professionale degli avvocati del libero foro, assoggettata in parte qua ad un regime previdenziale analogo a quello previsto per la categoria degli architetti e ingegneri, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”; che la sentenza n. 104 del 2022 appartiene prima facie al novero delle sentenze c.d. additive, in cui – come si è autorevolmente rilevato in dottrina – l ’ addizione normativa costituisce l’effetto dell’integrazione tra la norma impugnata ed un’altra norma, implicita nell’ordinamento per necessità imposta dalla Costituzione e la cui applicazione nel rapporto controverso era tuttavia impossibile a causa di un’indebita limitazione o esclusione operata dal legislatore; che, potendo conseguire l’eliminazione di tale esclusione o limitazione solo alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, deve escludersi che ad essa possa pervenirsi per via di interpretazione c.d. conforme o costituzionalmente orientata; che, al riguardo, va ribadito che un’interpretazione costituzionalmente orientata presuppone che al significante testuale della disposizione di legge possano annettersi più significati normativi, di cui uno conforme a Costituzione(così da ult.

Cass. n. 7249 del 2023), mentre qui, all’evidenza, non v’è che un solo significato possibile , costituito dalla perdurante esclusione operata dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, della rilevanza dell’affidamento insorto nei professionisti in relazione all ’ interpretazione restrittiva del disposto dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, che, secondo il giudice delle leggi, era stata fatta propria da questa Corte di legittimità con le sentenze nn. 14069 del 2006, 3622 del 2007 e 13218 del 2008; che, del pari, dev’essere esclusa la possibilità di un’interpretazione analogica della norma dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., così come risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, atteso che il ricorso all’analogia legispresuppone, ai sensi dell’ art. 12 prel. c.c., la sussistenza di una lacuna nell’ordinamento che concerna la regolamentazione della fattispecie concreta sub iudice (così, tra le tante, Cass. nn. 9852 del 2002 e 2656 del 2015, nonché, da ult., Cass.

S.U. n. 38596 del 2021), ciò che qui, ovviamente, non è dato rinvenire;che, d’altra parte, il carattere estremamente circoscritto della norma dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, per come risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, ne renderebbedi per sé inconfigurabile un’applicazione analogica, vietando l’art. 14 prel. c.c. di applicare le norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse considerati; che, pertanto, questa Corte ha motivo di dubitare, in riferimento all’art. 3 Cost., dell a legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., nella parte in cui non prevede cheanche gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l. n. 6/1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;

P. Q. M. La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l. n. 6/1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresì, che la presente ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l’imm