Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court extinguishes proceedings per art. 391 c.p.c. and exempts from contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the lower court had declared certain collective bargaining agreement articles null regarding apprenticeship periods, the appellant voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the court ruled that no further proceedings or cost allocation were necessary under the relevant procedural statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished without adjudication on merits, and the contribution unificato obligation does not apply as it is a sanction for rejection, not withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11247-2022 proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; - ricorrente - contro BELPRATO LUIGI, STRAFACE TOMMASO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1354/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 911/2021;
Oggetto RINUNCIA R.G.N. 11247/2022 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente; hanno resistito con controricorso gli intimati;
3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c.;
2. in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Cos