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Decreto — n. 21985/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21985/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21985/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25218/2022 R.G. proposto da: Tullio Bilucaglia, Aldo Pisanello, Giuseppe Marangione, domiciliat i come in atti, rappresentatie difesidall’avvocato Lorenzo Ciliento (c.f. CLNLNZ46B22E506Q ) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Vigna Stelluti, 157, presso lo studio dell’avvocato Francesco Daddabbo -ricorrenti- contro ENEL s.p.a., ENEL ITALIA s.p.a., e-distribuzione s.p.a., SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti,domiciliati come in atti, rappresentat i e difesidagli avvocati Vittorio Provera (c.f.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21985/2023 — snciv · Corte di Cassazione: PRVVTR57T15M109H) e Paolo Zucchinali (c.f. ZCCPLA64T16L752I) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Roma, piazza G. Mazzini, 27, presso lo studio Trifirò Partners -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 243/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Parole chiave

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spese di esecuzione accollo delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda ripetibili obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25218/2022 R.G. proposto da: Tullio Bilucaglia, Aldo Pisanello, Giuseppe Marangione, domiciliat i come in atti, rappresentatie difesidall’avvocato Lorenzo Ciliento (c.f. CLNLNZ46B22E506Q ) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Vigna Stelluti, 157, presso lo studio dell’avvocato Francesco Daddabbo -ricorrenti- contro ENEL s.p.a., ENEL ITALIA s.p.a., e-distribuzione s.p.a., SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti,domiciliati come in atti, rappresentat i e difesidagli avvocati Vittorio Provera (c.f.

PRVVTR57T15M109H) e Paolo Zucchinali (c.f. ZCCPLA64T16L752I) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Roma, piazza G. Mazzini, 27, presso lo studio Trifirò Partners -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 243/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna lepartiricorrenti al pagamento, in favore dell e part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in