Italian Supreme Court corrects a prior order by adding missing litigation cost figures via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted Unicredit S.p.A.'s request to correct a previous order that failed to specify the exact amount of litigation costs awarded to the losing party. While the lower court had indicated the costs should be borne by the respondent, the specific monetary value was omitted from the operative part of the decision. The Court ruled that the proper remedy for this omission is the material error correction procedure under the Civil Code, thereby ordering the insertion of the figure '4,000.00' into the original text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: When a judgment or order omits the quantification of litigation costs despite the judge's intent to award them, the aggrieved party must invoke the material error correction procedure to obtain the specific sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2429-2023 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO; - ricorrente - contro FAGGIANI MARCO; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 1588/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2023 R.G.N. 21550/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N. 2429/2023 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC RILEVATO CHE 1. con ordinanza n. 1588/2023 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Marco Faggiani nei confronti di Unicredit Spa, condannando il soccombente “alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro … per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”;
2. con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. la società ha chiesto che l'ordinanza suddetta sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a determinare l’importo dei compensi;
3. instaurato il contraddittorio, l’intimato non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (in termini, Cass., SS.UU. n. 16415 del 2018);
2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 1588 del 2022, pubblicata il 19 gennaio 2023, sia corretto aggiungendo l’importo «4.000,00» dopo la parola «euro»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1588 del 2023, pubblicata il 19 gennaio 2023, sia corretto aggiungendo l’importo «4.000,00» dopo la parola «euro»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sente