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Ordinanza — n. 21971/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21971/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21971/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 31526 del 2019), ha respinto le domande proposte da Roberto Petrin e volte alla declaratoria di nullità, perché ritorsivo, del licenziamento intimatogli da Unicredit spa il 21.9.2016;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21971/2023 — snciv · Corte di Cassazione: non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto disdetta ingiustificata ritiro della domanda di esecuzione revoca del credito al consumo ritiro dell'atto procedurale revoca della rendita
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24635-2020 proposto da: PETRIN ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO LUPI, MASSIMO COMPAGNINO; - ricorrente - contro UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Oggetto Licenziamento individuale R.G.N. 24635/2020 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC FABRIZIO DAVERIO, PASQUALE ZUMBO, SALVATORE FLORIO; - controrico rrente - avverso la sentenza n. 479/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 224/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 31526 del 2019), ha respinto le domande proposte da Roberto Petrin e volte alla declaratoria di nullità, perché ritorsivo, del licenziamento intimatogli da Unicredit spa il 21.9.2016;

2. avverso tale sentenza Roberto Petrin ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Unicredit spa ha resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che:

3. con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 19.5.2021 dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l’Università Roma Tre;

4. dal citato verbale (allegato alla citata nota) risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo sulla controversia oggetto di causa, anche riguardo alle spese di lite, e tale atto è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;

5. non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche