Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation acceptance under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's withdrawal and the respondent's acceptance of cost compensation. IBM Italia S.P.A. had challenged a lower court ruling regarding unpaid wages after a business transfer, but ultimately withdrew the appeal on March 31, 2023. The court ruled that both parties agreed to offset costs, satisfying the statutory conditions for extinguishing the proceedings under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts the withdrawal with cost compensation, the proceedings are declared extinct without further adjudication on expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9356/2022 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 154, presso lo studio legale ICHINO- BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro RUI TIRZIA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA CRESC ENZIO n. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI che l a rappresentano e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati ELENA POLI e SILVIA INGEGNERI; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1186/2021 , depositata il18/10/2021, R.G.N. 490/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da IBM Italia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Tirzia Ruiper il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio della lavoratr ic e successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da IBM Italia s.p.a. a Modis Italia s.p.a.. Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosse obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a cinquemotivi ai quali ha opposto difese con controricorso Tirzia Rui. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettatadalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 31 marzo 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori della controricorrente costituita nel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare.
P.Q.M.
La Corte dichiara