Ordinanza — n. 21945/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4762/2022 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 154, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro LA PADULA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA n. 16, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI , rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO e ERNESTO MARIA CIRILLO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 944/2021 , depositata il19/08/2021, R.G.N. 381/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21945/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a seimotivi ai quali ha opposto difese con controricorso Alessandro La Padula. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 14 aprile 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4762/2022 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 154, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA DAFFRA, PIETRO ICHINO anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro LA PADULA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA n. 16, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI , rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO e ERNESTO MARIA CIRILLO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 944/2021 , depositata il19/08/2021, R.G.N. 381/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott.
FABRIZIA GARRI . RILEVATO CHE La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da IBM Italia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Alessandro La Padula per il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio del lavoratore successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da IBM Italia s.p.a.a Modis Italia s.p.a.. Il giudice di appello ha ritenuto che lapretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosseobbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. affidato a seimotivi ai quali ha opposto difese con controricorso Alessandro La Padula. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 14 aprile 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare.
P.Q.M.
La Corte dichiara es