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Ordinanza — n. 21930/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as moot due to prior judgment confirming foreign debt enforcement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21930/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a subsequent judgment had already confirmed the enforcement of the Danish debt order in Italy. The unions sought to challenge a suspension of their execution proceedings, arguing violations of civil procedure codes, while Solesi had previously requested non-enforcement based on public policy. The Court ruled that the prior decision rendered the current dispute moot, eliminating the need to prevent conflicting judgments.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: An appeal is inadmissible if a subsequent judgment has already definitively resolved the underlying issue, rendering the dispute moot and the need for prejudicial suspension unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended proceedings foreign judgment enforcement mootness conflicting judgments prejudicial suspension civil procedure code interest to appeal confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 c.p.c.
Con il presente regolamento necessario di competenzaai sensi dell’art. 42 cod.
Art. 295 c.p.c.
14019del 4.5.2022; con tale ordinanza, che aveva respinto il ricorso avverso analogo provvedimento di sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 295 cpc, e comunque ai sensi dell'art.
Art. 337, comma 2 c.p.c.
295 cpc, e comunque ai sensi dell'art. 337 comma 2 cpc, la S.C.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 42 cod. proc. civ
Con il presente regolamento necessario di competenzaai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., le Associazioni sindacali sopraindicate, le quali prima del diniego di esecuzione di cui all’ordinanza ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14019/2022
Cass. n. 6723/2023
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 23175/2015
3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass.
Cass. n. 13636/2015
23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass.
Cass. n. 19560/2015
13636/2015, Cass. n. 19560/2015);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24300/2022 R.G. proposto da: FAGBEVAEGELSENS HOVEDORGANISATION, FAGLIGTFAELLESFORBUND ASSOCIAZIONE SINDACALE, ciascuna in persona de l rispettiv o legal e rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA , VIA G. B. TIEPOLO n. 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIA SSI rappresentatee difese dall'avvocato ALBERTO PIERGROSSI -ricorrenti- contro SOLESI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso gli indirizzi PEC degli avvocati MASSIMO COCCIAe MATTEO BORDONI che la rappresentano e difendono -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di SIRACUSA n. 341/2019 depositata il07/09/2022, R.G. n. 341/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott.

ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. Il Tribunale del Lavoro danese condannava Solesi s.p. a. a versare alle Associazioni sindacali danesi, Fagbevaegelsens Hovedorganisation (già associazione Sindacale Landorganisationen I Danmark) e Associazione Sindacale Fagligt Faelles Forbun, una somma corrispondente a circa 2.000.000.00 di euro in conseguenza dell’accertamento di una serie di condotte illegittime della società Solesi riferite ad omissioni retributive e contributive, per attivi tà svolte nella città danese d i Fredericia, omissioni che avevano procurato alla società un illegittimo risparmio.

2. La sentenza, in applicazione del Regolamento UE 1215/2012, era immediatamente esecutiva negli Stati membri dell’Unione Europea , ivi compresa l’Italia .

3. Solesi s.p.a. adiva, pertanto, il Tribunale di Siracusa chiedendo, ai sensi degli artt.45 e 46 del Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis), il diniego del riconoscimento dell’esecuzione in Italia della sentenza del Giudice da nese per contrarietà della stessa all’ordine pubblico.

4. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda con ordinanza ex art. 702 bis cpc, integralmente in seguito riformata dalla Corte di appello di Catania che respingeva la originaria domanda.

5. Consentenza n. 6723, pubblicata il 7 marzo 2023, la S.C. ha respinto il ricorso proposto da Solesi s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania confermando la decisione di seconde cure.

6. Con il presente regolamento necessario di competenzaai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., le Associazioni sindacali sopraindicate, le quali prima del diniego di esecuzione di cui all’ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Siracusa, avevano proceduto nei confronti della Solesi s.p.a. con atto di pignoramento e attivato altra procedura di pignoramento presso terzi riunita poi alla prima, hanno impugnato, per violazione e /o falsa applicazione degli artt. 295 e 337, comma 2, cod. proc. civ., il provvedimento con il quale, nell’ambito del processo di opposizione all’esecuzione promosso da Solesi s.p.a., era stata disposta la sospensione del giudizio di opposizione; tale sospensione era stata motivata essenzialmente con il rapporto di pregiudizialità sussistente con il giudizio (all’epoca) pendente dinanzi alla Corte di appello di Catania, avente ad oggetto il diniego di riconoscimento dell’esecuzione della sentenza del Tribunale danese. 6.1. .

Solesi s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. instando per la decl aratoria di inammissibilità/infondatezza del ricorso di controparte.

7. il PG ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza evidenziando come le questioni proposte con il presente ricorso erano già state decise,con efficacia di giudicato, dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 14019del 4.5.2022; con tale ordinanza, che aveva respinto il ricorso avverso analogo provvedimento di sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 295 cpc, e comunque ai sensi dell'art. 337 comma 2 cpc, la S.C. aveva affermato che il provvedimento di sospensione era giustificato dall’esigenza di prevenire un possibile contrasto di giudicati.

Considerato che 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare in capo alle Associazioni sindacali, odierne ricorrenti. 1.1. Assume a riguardo rilievo dirimente la circostanza che con sentenza n. 6723, pubblicata il 7 marzo 2023, e quindi in epoca successiva al deposito del presente ricorso, la S.C. ha respinto il ricorso proposto da Solesi s.p.a. confermando la decisione della Corte di appello di Catania, di rigetto della domanda di diniego del riconoscimento dell’esecuzione in Italia della sentenza danese per contrarietà della stessa all’ordine pubblicoavanzata da Solesi s.p.a. (Cass. sent. n. 6723/2023 cit.). 1.3.

La conferma della sentenza della Corte di appello di Catania ha quindi determinato il venir meno del presupposto –necessità di prevenire un eventuale contrasto di giudicati – scaturente dal rapporto di pregiudizialità sussistente tra il giudizio di opposizione all’esecuzione rispetto a quello avente ad oggetto il diniego di riconoscimentodella sentenza straniera, contrasto che costituiva la ragione sostanziale della disposta sospensione. 1.4. La considerazione che precede assorbe il rilievo, valorizzato dal PG, circa l’esistenza di un giudicato sulle medesime questioni proposte con il presente ricorso, determinato dalla. ordinanza della Cortedi cassazione n. 14019del 4.5.2022.

2. Le ragioni della sopravvenuta inammissibilità del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.

3. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla statuizione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso in