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Ordinanza — n. 21886/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding labor union agreement validity and debt ineligibility claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21886/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs. The respondent, RESAIS, argued that a specific article in a regional labor union agreement rendered the worker's claimed debt ineligible, while the appellant failed to substantiate their challenge. The court rejected the appeal without a full merits review, ruling that the procedural requirements were not met.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court's decision lacks the necessary legal basis or if the procedural prerequisites for admissibility are not satisfied.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor union agreement debt ineligibility inadmissible appeal regional collective bargaining costs of litigation procedural admissibility civil procedure code rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

condanna”. 3.4. Nota, del resto, il Collegio che dalla stessa “sommaria esposizione dei fatti di causa”, proposta dal ricorrente, si trae che la questione del successivo accordo sindacale regionale dell’8.3.2000 e di quanto previsto nel suo art. 10 era stata sollevata piuttosto dall’opponente RESAIS, la quale su detto articolo fondava la propria eccezione d’inesigibilità del credito vantato dal lavoratore (cfr. facciata 2 del ricorso per cassazione).

4. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello